Scissione totale e accertamento: illegittimo l’avviso alla società estinta (Cass. civ. Sez. 5 n. 5766 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di scissione totale di una società, è illegittimo l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società scissa per obblighi tributari riferibili a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione ha effetto. L’accertamento deve essere svolto, ai sensi dell’art. 173, comma 13, del d.P.R. n. 917/1986, nei confronti della società beneficiaria appositamente designata nell’atto di scissione, ancorché la società scissa sia stata cancellata dal registro delle imprese. L’autotutela sostitutiva in malam partem si differenzia dall’accertamento integrativo, non richiedendo la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. È nulla, per motivazione apparente, la sentenza di merito che confermi apoditticamente la pronuncia di primo grado senza esaminare le doglianze relative alla prova contraria offerta dal contribuente per superare la presunzione legale derivante dalle indagini finanziarie.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso tre avvisi di accertamento nei confronti di una società a responsabilità limitata, oggetto di scissione totale e successiva cancellazione dal registro delle imprese, rideterminando il reddito per gli anni 2005, 2006 e 2007 sulla base di indagini finanziarie condotte sui conti correnti dei soci. Gli atti erano stati notificati all’ex legale rappresentante della società estinta, nella sua qualità di rappresentante della società beneficiaria designata.
A seguito dell’impugnazione degli avvisi e delle cartelle di pagamento notificate alle società beneficiarie, la Commissione Tributaria Provinciale aveva parzialmente accolto i ricorsi. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, investita dell’appello principale dell’Agenzia e di quello incidentale delle contribuenti, aveva confermato in parte la decisione di primo grado, ritenendo legittima la notifica degli atti e l’esercizio dell’autotutela sostitutiva per l’anno 2007. Avverso tale sentenza le società proponevano ricorso per cassazione, cui resisteva l’Agenzia con ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale, affermando un principio di diritto di centrale importanza in materia di successione tributaria. In caso di scissione totale, la società scissa cessa di esistere e, pertanto, un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti per obbligazioni relative a periodi d’imposta anteriori all’operazione è da ritenersi illegittimo. La titolarità passiva dell’obbligazione tributaria, ai sensi dell’art. 173, comma 12, del TUIR, si trasferisce alla società beneficiaria designata nell’atto di scissione, la quale è l’unico soggetto legittimato a ricevere l’accertamento, come chiarito dal successivo comma 13.
La Suprema Corte ha, invece, respinto il sesto motivo, relativo all’anno 2007, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 30051 del 2024. L’autotutela sostitutiva, anche in malam partem, è strutturamente diversa dall’accertamento integrativo: essa comporta l’annullamento dell’atto originario e la sua sostituzione con un nuovo atto basato sugli stessi elementi, senza necessità di sopravvenuta conoscenza di nuovi fatti. Tale potere, correttamente esercitato dall’Amministrazione, non viola gli artt. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e 57 del d.P.R. n. 633/1972.
In relazione alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base proprietaria, la Corte ha reputato la censura delle ricorrenti priva di fondamento. Pur ravvisando un vizio di omessa motivazione nella sentenza impugnata, essa ha disposto un intervento di correzione, enunciando le ragioni giuridiche che giustificano la decisione, in applicazione dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha, infine, accolto il nono motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ravvisando il vizio di motivazione apparente nella sentenza della CTR. I giudici d’appello si erano limitati a confermare la pronuncia di primo grado in modo apodittico, senza esaminare le deduzioni delle parti sulla prova contraria offerta per superare la presunzione legale iuris tantum derivante dalle movimentazioni bancarie. Per tale parte, la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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