IRESA: e’ tributo proprio della Regione a lata funzione ambientale; gli atti di accertamento dei tributi locali sono notificabili via PEC (Cass. 22618/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 22618/2026 (deposito 2026) – IRESA, natura del tributo e notifica a mezzo PEC degli atti di accertamento.
Il principio di diritto
A partire dal 1° maggio 2013 e per effetto dell’art. 8 d.lgs. n. 68 del 2011, l’imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili istituita dalla Regione Lazio e’ divenuta un tributo proprio della Regione e non e’ riconducibile al modello di imposta ambientale in senso stretto, caratterizzato da una diretta relazione tra prelievo e deterioramento ambientale, bensì ad un modello di fiscalità con lata funzione ambientale, perché la tutela dell’ambiente e’ perseguita solo per via mediata e indiretta e con metodologia indennitaria.
Il fatto
Una società impugnava un avviso di accertamento e conguaglio per l’IRESA (imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili), con connesso rifiuto di rimborso. La Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la pretesa. La società ricorreva per cassazione con sette motivi, contestando, tra l’altro, la validità della notifica dell’avviso a mezzo PEC, l’assenza di sottoscrizione digitale, il difetto di motivazione dell’atto e la legittimità costituzionale ed eurounitaria della disciplina regionale dell’IRESA.
La motivazione
Il ricorso e’ infondato. Gli atti di accertamento dei tributi locali possono essere notificati a mezzo PEC, secondo la disciplina del Codice dell’amministrazione digitale. L’avviso allegato alla PEC privo di firma digitale ha comunque raggiunto lo scopo (art. 156 c.p.c.), non essendo compromesso il diritto di difesa; e’ semmai la notifica in formato cartaceo di un atto firmato digitalmente, priva dell’attestazione di conformità, a poter essere nulla, non viceversa. La motivazione dell’avviso, distinta dalla prova della pretesa, era adeguata. Nel merito, la Corte conferma il proprio orientamento: l’IRESA e’ un tributo proprio della Regione, non un’imposta ambientale in senso stretto ma espressione di una fiscalità a lata funzione ambientale; la disciplina regionale non contrasta con la Direttiva 2002/30/CE, priva di auto-esecutività, ne’ con i parametri costituzionali, come già riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sent. n. 13/2015); irrilevante la destinazione del gettito.
Esito: la Corte rigetta il ricorso, con raddoppio del contributo unificato; spese compensate per il consolidamento della giurisprudenza dopo la proposizione del ricorso.
Implicazioni pratiche
Sul piano procedurale, la notifica a mezzo PEC degli avvisi di accertamento dei tributi locali e’ legittima, e l’assenza di firma digitale sull’allegato non ne determina la nullità se l’atto raggiunge lo scopo. Sul piano sostanziale, l’IRESA resta un tributo proprio della Regione, sottratto al modello dell’imposta ambientale in senso stretto: contestazioni fondate sulla destinazione del gettito o sul preteso contrasto con la Direttiva sul rumore aeroportuale non trovano accoglimento, alla luce di una giurisprudenza ormai consolidata.
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