Processo tributario e notifica via PEC: l’appello non è inammissibile se le ricevute sono depositate in PDF anziché in formato digitale (art. 22 letto con l’art. 6 CEDU) (Cass. 22668/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 22668/2026, pubblicata il 3 luglio 2026 (R.G.N. 3958/2025) — camera di consiglio del 15 maggio 2026, Presidente Giacomo Maria Nonno, Relatore Raffaella Brogi.
Il principio di diritto
“Nel processo tributario, l’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere interpretato in senso conforme all’art. 6 della CEDU, secondo l’interpretazione di tale ultima disposizione fornita dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo (sentenza 23/05/2024, Patricolo e altri c. Italia), volta ad evitare formalismi eccessivi non funzionali allo scopo per il quale la disposizione è stata dettata, che è quello di consentire al giudice di riscontrare, in limine litis, l’eventuale tardività dell’impugnazione. Pertanto, nel caso in cui l’appellante depositi, nel termine previsto dalla menzionata disposizione, le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione del ricorso eseguita a mezzo posta elettronica in formato analogico (.pdf) e non digitale, l’appello non va dichiarato inammissibile ove, anche in assenza di una specifica dichiarazione di conformità all’originale della copia analogica prodotta, la data di notificazione emergente dai documenti depositati non sia oggetto di specifica contestazione.”
Il fatto
Il giudizio traeva origine dall’impugnazione, da parte di una società contribuente (in persona degli eredi del socio), di un’intimazione di pagamento conseguente a una cartella relativa a recuperi d’imposta e IVA per il 2015. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia (sentenza n. 5507/2024), in riforma, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La società ricorreva per cassazione con più motivi: tra questi, l’asserita inammissibilità dell’appello dell’ente per aver depositato le ricevute della notifica a mezzo PEC in copia analogica (.pdf) anziché in formato digitale, e l’omesso esame della caducazione ex lege del ruolo ai sensi dell’art. 1, commi 538-540, l. n. 228 del 2012.
La motivazione
La Corte rigetta il motivo sull’inammissibilità dell’appello, enunciando il principio riportato sopra: l’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 va letto in conformità all’art. 6 CEDU (come interpretato dalla Corte EDU, sentenza Patricolo e altri c. Italia), per evitare formalismi eccessivi; il deposito delle ricevute della notifica via PEC in formato analogico (.pdf), anziché digitale, non rende inammissibile l’appello quando la data di notificazione risultante dai documenti non è specificamente contestata. Accoglie invece il motivo relativo alla caducazione ex lege del ruolo: il giudice di secondo grado non aveva verificato la sussistenza dei requisiti dell’art. 1, comma 538, l. n. 228 del 2012, limitandosi a ritenere tardiva una questione che, ove fondata, avrebbe costituito un fatto estintivo sopravvenuto da esaminare. La sentenza è cassata con rinvio.
Esito: accoglie il terzo motivo (caducazione ex lege del ruolo) e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
La decisione ha ricadute immediate sul contenzioso tributario telematico. Il deposito, nei termini dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, delle ricevute di accettazione e consegna della notifica via PEC in formato .pdf — anziché nel formato digitale nativo — non comporta di per sé l’inammissibilità dell’impugnazione, se la data di notificazione non è contestata: prevale il diritto di accesso al giudice ex art. 6 CEDU sul formalismo. È un’indicazione utile in entrambe le direzioni: attenua il rischio di declaratorie di inammissibilità per vizi meramente formali, ma ricorda che il rimedio resta l’assenza di specifica contestazione sulla data. Sul versante sostanziale, la pronuncia conferma che la caducazione ex lege del ruolo (art. 1, commi 538-540, l. n. 228 del 2012) è un fatto estintivo che il giudice deve esaminare nel merito, senza liquidarlo come questione tardiva.
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