Minusvalenze latenti affrancate (d.l. 138/2011): deducibili senza bisogno di una previsione espressa di compensabilità (Cass. trib. 3988/2026)
Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 3988 del 23 febbraio 2026 (R.G.N. 24210/2017) — Presidente Marcello Maria Fracanzani, Relatore Sabrina Serrelli.
Il principio di diritto
In tema di imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria, la disciplina dell’affrancamento di cui all’art. 2, comma 32, del d.l. n. 138/2011 non esclude che, nella formazione della base imponibile, si considerino le minusvalenze e le plusvalenze relative ai redditi diversi ex art. 67 del TUIR; non è necessaria una previsione espressa di «compensabilità», rientrando nei criteri generali la deducibilità dei componenti negativi ove ne sussistano i presupposti. La plusvalenza, inoltre, si realizza al momento del perfezionamento della cessione a titolo oneroso, mentre la percezione del corrispettivo rileva, per il principio di cassa, solo ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta.
Il fatto
A seguito di una comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 (poi cartella) per omesso versamento del saldo IRPEF 2011 e dell’imposta sostitutiva, il contribuente ricorreva. Egli nel 2012 aveva affrancato plusvalenze e minusvalenze su partecipazioni non qualificate detenute al 31 dicembre 2011, portando in deduzione dalla plusvalenza realizzata la minusvalenza latente. La Commissione tributaria regionale del Piemonte negava la deducibilità, ritenendo l’affrancamento una disciplina speciale e agevolativa che, per attribuire il beneficio, avrebbe richiesto una previsione espressa. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi.
La motivazione
Il primo motivo è fondato. Le plusvalenze si realizzano al perfezionamento della cessione onerosa (Cass. n. 15944/2025; n. 14848/2018; n. 11635/2019), mentre l’incasso del corrispettivo rileva solo per l’imputazione al periodo d’imposta. La Commissione tributaria regionale ha errato nel ritenere necessaria una previsione espressa di compensabilità: la normativa non esclude che minusvalenze e plusvalenze sui redditi diversi ex art. 67 del TUIR concorrano alla base imponibile, e la deducibilità dei componenti negativi rientra nei criteri generali. La sentenza è cassata con rinvio: il giudice dovrà verificare se sia stata esercitata l’opzione di affrancamento — che fa venir meno la neutralità fiscale, attribuendo rilevanza ai valori, sicché le voci opzionate non possono escludersi dalla base imponibile — oppure se, in assenza di opzione totale, residuino minusvalenze effettivamente latenti, prive di rilievo fiscale e come tali non deducibili dalle plusvalenze realizzate.
Implicazioni pratiche
Per chi ha affrancato partecipazioni ai sensi del d.l. n. 138/2011, le minusvalenze possono concorrere alla base imponibile e ridurre le plusvalenze realizzate anche in mancanza di una norma che preveda espressamente la «compensabilità»: ciò che conta è l’esercizio dell’opzione di affrancamento, che attribuisce rilevanza fiscale ai valori e fa cadere la neutralità. Restano non deducibili le minusvalenze rimaste effettivamente latenti perché non incluse nell’affrancamento. Il momento di realizzo della plusvalenza — la cessione, non l’incasso — resta decisivo per il regime applicabile. Esito: accolto il primo motivo, assorbiti gli altri; sentenza cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione.
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