Casa familiare costruita sul terreno esclusivo dell’altro coniuge: le spese in adempimento del dovere di contribuzione non sono rimborsabili (Cass. 22862/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 22862/2026 (deposito 2026) – Casa familiare costruita sul terreno di proprietà esclusiva di un coniuge e pretesa creditoria dell’altro.

Il principio di diritto

Costituisce adempimento del dovere di contribuzione l’aver speso denaro proprio per apportare migliorie alla casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro coniuge: le spese effettuate per i bisogni della famiglia, riconducibili alla logica della solidarietà coniugale e all’obbligo di contribuzione ex artt. 143 e 147 c.c., non determinano alcun diritto al rimborso.

Il fatto

Un coniuge agiva per ottenere dall’altro, sulla base dell’art. 936, comma 2, c.c. o dell’art. 2033 c.c., il pagamento di una somma corrispondente alla metà del valore (o del costo) di un fabbricato adibito a casa familiare, costruito in costanza di matrimonio su un terreno donato in nuda proprietà all’altro coniuge. Sosteneva di aver finanziato integralmente la costruzione con i proventi del proprio lavoro. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava, rilevando il mancato superamento della presunzione di contitolarità delle somme sul conto cointestato e la riconducibilità del contributo del ricorrente all’obbligo di contribuzione familiare. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La motivazione

Il ricorso e’ respinto. Sul primo motivo la Corte riconosce un errore di diritto del giudice di merito nell’aver qualificato come de relato ex parte, e perciò priva di valore, la deposizione della testimone su dichiarazioni potenzialmente confessorie della convenuta: tale deposizione andava valutata alla stregua dell’art. 2735 c.c. (confessione stragiudiziale al terzo, liberamente apprezzata dal giudice) e nel complesso delle risultanze istruttorie. L’errore, tuttavia, non e’ decisivo: anche ove esaminata e riscontrato l’animus confitendi, quella deposizione sarebbe stata di per se’ sola inidonea a provare i fatti, e comunque il ricorrente non ha scalfito la ratio secondo cui il contributo del marito (quantificato in circa 10.000 euro) era riconducibile ai doveri di solidarietà familiare ex artt. 143 e 147 c.c. e come tale inidoneo a fondare una pretesa creditoria. I restanti motivi, volti a sollecitare una rivalutazione delle prove (preclusa in sede di legittimità, tanto più in presenza di doppia conforme) e la nomina di una c.t.u. dal carattere esplorativo, sono inammissibili.

Esito: la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Chi finanzia la costruzione o le migliorie della casa familiare edificata sul terreno di proprietà esclusiva dell’altro coniuge non ha, per ciò solo, diritto al rimborso: l’esborso sostenuto per rendere l’abitazione confacente ai bisogni della famiglia rientra nel dovere di contribuzione ex artt. 143 e 147 c.c. Per far valere una pretesa creditoria occorre allegare e provare che le spese eccedono lo scopo del soddisfacimento delle necessità familiari. Sul piano probatorio, due avvertenze: la cointestazione del conto genera presunzione di contitolarità, superabile solo con prova rigorosa; e la testimonianza su dichiarazioni confessorie della controparte, resa da un terzo, va ricondotta all’art. 2735 c.c. e resta comunque soggetta al libero apprezzamento del giudice.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *