Efficacia extrafiscale dell’accertamento fiscale definito con condono (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21616 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione concordata della lite fiscale, prevista dall’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 e dall’art. 16, l. n. 289/2002, ha natura deflattiva delle liti e non incide sul contenuto e sulla portata presuntiva dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggior reddito. Il consolidamento e la definitività dell’accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell’obbligato, ossia dall’offerta di prove di segno contrario. In assenza di contestazione, i fatti oggetto dell’accertamento devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull’obbligazione contributiva. L’INPS assolve al proprio onere probatorio attraverso le presunzioni tratte dall’accertamento fiscale, che esprimono un ragionamento inferenziale basato su concordanza di plurimi indizi, univocità conseguenziale e assenza di ipotesi ricostruttive alternative.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale artigiana riceveva dall’Agenzia delle Entrate, nel luglio 2010, un avviso di accertamento per l’anno 2005 ai fini IRAP, IVA, IRPEF e addizionale. Pendente il ricorso in Commissione Tributaria, il contribuente attivava la procedura di definizione agevolata della lite fiscale, versando una quota pari al 30% di quanto richiesto.
Sulla base dei maggiori redditi accertati, l’INPS iscriveva a ruolo contributi previdenziali IVS a percentuale eccedenti il minimale dovuti per la Gestione Separata Artigiani. Il contribuente impugnava l’avviso di addebito, sostenendo la prescrizione della pretesa contributiva. Dopo l’accoglimento in primo grado e la conferma in appello, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 21473/2020, aveva cassato la sentenza con rinvio, riconoscendo l’efficacia interruttiva della prescrizione alla notifica dell’avviso di accertamento. In sede di riassunzione, la Corte d’appello di Torino accoglieva l’appello dell’INPS e respingeva il ricorso introduttivo del contribuente, dando seguito al principio indicato dalla Corte rescindente. Il contribuente ricorreva nuovamente per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ. sull’onere della prova e l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’INPS non aveva provato il maggior reddito, essendosi limitato ai dati trasmessi dall’Agenzia delle Entrate. La definizione agevolata, a suo dire, aveva comportato la cessazione della materia del contendere ma non il riconoscimento della validità dell’accertamento.
La Corte dichiara il motivo infondato, richiamando il proprio orientamento consolidato, espresso da Cass. ord. n. 24774/2019 e ribadito dalle successive Cass. n. 31345/2024, n. 22832/2023 e n. 21308/2023, secondo cui la definizione concordata della lite fiscale non incide sul contenuto e sulla portata presuntiva dell’atto di accertamento che conserva intatta la sua efficacia ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS. L’INPS ha assolto al proprio onere probatorio proprio attraverso le presunzioni tratte dall’accertamento fiscale: l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate inerisce all’avveramento di un fatto giuridicamente rilevante, ossia la produzione di un reddito da parte del lavoratore autonomo, e conserva valore probatorio a prescindere dall’esito della controversia tributaria.
Con il secondo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2729 cod. civ. in tema di presunzioni semplici, sostenendo che gli indici di scostamento emersi dagli studi di settore fossero stati trasformati in prova. La Corte ritiene il motivo parimenti infondato: la Corte territoriale ha valorizzato elementi presuntivi non confutati, quali la reiterata incongruenza dei ricavi, la reiterata incoerenza dei dati contenuti negli indicatori economici e l’incongruenza rispetto al reddito dichiarato in rapporto agli elementi di spesa. Tali elementi, nel loro insieme, raggiungono il grado di gravità, precisione e concordanza richiesto dalla legge, senza che il contribuente abbia allegato circostanze di segno contrario. La dedotta circostanza della concorrenza con ditte che impiegano lavoratori stranieri risulta del tutto generica e involge accertamenti di fatto già compiuti dal giudice di merito con adeguata motivazione.
La Corte evidenzia che il contribuente, attivando la definizione agevolata, aveva precluso il contraddittorio in sede tributaria, superando la valutazione giudiziale sugli elementi che avrebbe potuto offrire per contrastare il sistema presuntivo. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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