Assegno bancario accettato: prova del pagamento e onere del mancato incasso a carico del creditore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20139 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazioni pecuniarie, la traenza e la consegna di assegni bancari, accettati dal creditore prenditore, integrano un mezzo di pagamento, sebbene da intendere pro solvendo. Il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale, ma che assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede. L’assegno bancario, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona quale mezzo di pagamento quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore. Ne consegue che, ai fini della prova del pagamento, è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, mentre incombe sul creditore la prova del mancato incasso, che non si risolve in una probatio diabolica, dovendo egli allegare fatti positivi quali lo smarrimento o il furto, idonei a dimostrare che il mancato possesso non sia riconducibile al pagamento. Il creditore che agisca in base all’azione causale è onerato, ai sensi dell’art. 58, co. 2, r.d. n. 1736/1933, della previa restituzione del titolo.

Il Fatto

In data 27/07/2007, tra un lavoratore e una società di cura era intervenuto un accordo transattivo, confermato in sede amministrativa nel 2009, con cui la società si era impegnata a corrispondere al lavoratore la somma complessiva di euro 87.600,00. A fronte dell’asserito adempimento solo parziale, il lavoratore aveva ottenuto dal Tribunale decreto ingiuntivo per il pagamento del residuo importo, al netto di una somma già incassata.

La società aveva proposto opposizione, eccependo l’intervenuto integrale pagamento mediante assegni bancari consegnati al difensore del creditore. Il Tribunale, rilevata la tardiva costituzione del creditore opposto, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto. La Corte d’Appello, invece, riformando la sentenza, rigettava l’opposizione, ritenendo che la società non avesse assolto l’onere di provare l’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, esaminati con priorità il secondo e il terzo motivo di ricorso, afferma che la Corte territoriale ha fatto malgoverno dei principi in materia di pagamento mediante assegno. Il principio per cui grava sul debitore l’onere di dimostrare il collegamento tra il debito azionato e l’obbligazione cartolare, in ragione dell’astrazione causale del titolo, presuppone che tale collegamento sia contestato. Nel caso di specie, il collegamento tra gli assegni emessi e il residuo debito derivante dalla transazione era pacifico tra le parti, essendo stato documentalmente dimostrato dalla società. Di conseguenza, i giudici d’appello avrebbero dovuto verificare se i pagamenti fossero temporalmente conformi alle scadenze pattuite, residuando altrimenti solo un eventuale debito per interessi di mora.

Quanto alla valenza della consegna del titolo, la Corte ribadisce che l’effetto liberatorio si verifica, in linea di principio, con la riscossione della somma, in quanto la consegna dell’assegno è pro solvendo e non pro soluto. Tuttavia, poiché l’assegno si perfeziona come mezzo di pagamento quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, il debitore assolve all’onere probatorio dimostrando l’emissione e la consegna del titolo. Il creditore, che abbia accettato l’assegno, è gravato dell’onere di provarne il mancato incasso, dovendo allegare circostanze quali la restituzione, lo smarrimento o il furto. Si tratta di una prova negativa che non costituisce probatio diabolica, ma si sostanzia nella dimostrazione di fatti positivi che non rendano il mancato possesso riconducibile al pagamento.

La Corte evidenzia che, una volta soddisfatto il dovere di prestazione del debitore mediante la traenza e la consegna degli assegni accettati, sorge a carico del creditore un onere di cooperazione, consistente nel porre all’incasso i titoli. Il comportamento del prenditore che ometta di incassare l’assegno, trattenendolo presso di sé, è contrario a correttezza e buona fede, essendo il rifiuto del pagamento effettuato con modalità che assicurano la disponibilità della somma legittimo solo in presenza di un giustificato motivo. Tale condotta impedisce al creditore di far valere l’asserito inadempimento del debitore.

La Corte rileva, inoltre, che la Corte territoriale non ha considerato le ammissioni del creditore, il quale aveva dichiarato di aver incassato alcuni assegni e aveva riconosciuto la necessità di decurtare dall’importo del credito la somma portata da un titolo incassato. Sul punto, l’omesso esame di tali circostanze costituisce un vizio di motivazione, dovendo il giudice del rinvio accertare la rilevanza della consegna degli assegni e dell’incasso di parte di essi. Il primo motivo, relativo alla tardiva costituzione del creditore nel giudizio di merito, è assorbito, ferma restando la verifica preliminare della tempestività della costituzione ai sensi dell’art. 416 c.p.c. Il quinto motivo, concernente l’efficacia liberatoria del pagamento al difensore del creditore, è dichiarato inammissibile per novità della questione. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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