Il vincitore di concorso non ha diritto all’assunzione se sopravviene una riforma organizzativa che elimina la qualifica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14825 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenienza di una disciplina normativa che ridisegni l’assetto organizzativo dell’ente pubblico, sulla cui base era stato bandito il concorso, attribuisce alla pubblica amministrazione il potere-dovere di non procedere a nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità dell’ente. In particolare, il diritto all’assunzione del vincitore non si trasferisce all’ente subentrante quando la qualifica professionale per cui è stato bandito il concorso non sia più prevista nell’organizzazione del nuovo ente, né possa configurarsi un legittimo affidamento alla costituzione del rapporto di lavoro quando il bando subordini l’assunzione all’autorizzazione secondo le norme vigenti, ex art. 39, comma 3, legge n. 449/1997, autorizzazione mai intervenuta.
Il Fatto
Due candidati, classificatisi al terzo e quarto posto nella graduatoria di un concorso pubblico per cinque posti di “Architetto” bandito dall’ICE nel 2008, chiedevano l’assunzione alle dipendenze del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) o della neoistituita Agenzia ICE. La Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, respingeva la domanda, rilevando che la soppressione del soppresso ICE e il trasferimento delle sue funzioni, disposti dall’art. 14 d.l. n. 98/2011, avevano determinato un mutamento dell’assetto organizzativo tale da non rendere più possibile l’assunzione, in quanto la qualifica professionale di “Architetto” non era contemplata nel nuovo ordinamento. I candidati proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso censurava l’interpretazione dell’art. 14 d.l. n. 98/2011, sostenendo che il diritto all’assunzione non si era estinto, potendo il MISE subentrare nei rapporti giuridici pendenti. La Corte ha respinto la tesi, valorizzando il DPCM 28.12.2012, attuativo della riforma, il cui art. 2 prevede il subentro del Ministero solo nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato già costituiti con il personale trasferito, non anche in quelli ancora da costituire. L’art. 4, comma 6, del medesimo decreto, prevedeva sì la possibilità per l’Agenzia ICE di utilizzare le graduatorie del soppresso Istituto, ma solo per assunzioni di personale di pari qualifica, requisito non ricorrente nel caso di specie, essendo stata eliminata l’area dei professionisti. La Corte ha escluso che la graduatoria potesse essere trasferita al MISE, mancando una specifica previsione e non essendovi nel Ministero un organico di architetti.
Sul secondo motivo, relativo alla lesione dell’affidamento e alla natura della clausola del bando sull’autorizzazione all’assunzione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità, da Cass. n. 21880/2025 a Cass. n. 30238/2017, che ha riaffermato il principio secondo cui la mancata assunzione per sopravvenienza normativa è legittima anche dopo l’approvazione della graduatoria. Ha quindi chiarito che la clausola che subordinava l’assunzione alla preventiva autorizzazione della Presidenza del Consiglio non è una formula di stile, bensì attuazione dell’art. 39, comma 3, legge n. 449/1997. La mancata autorizzazione, di cui i ricorrenti erano consapevoli, esclude la configurabilità di un legittimo affidamento. Il ricorso è stato rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale sulla giurisdizione.
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Nota della Redazione
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