Dirigenza medica e straordinario per guardie: consenso implicito sufficiente per il compenso (Cass. civ. Sez. Lav n. 19690 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto del dipendente al compenso per il lavoro straordinario presuppone la previa autorizzazione dell’amministrazione, la quale costituisce elemento costitutivo della pretesa che il lavoratore deve allegare e dimostrare. Detta autorizzazione può essere anche implicita, essendo sufficiente che la prestazione sia resa non insciente o prohibente domino e in modo coerente con la volontà del datore o del soggetto preposto. Il diritto al compenso non viene meno per la mancata attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze né per il mancato rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente ai sensi dell’art. 36 Cost. e dell’art. 2126 cod. civ. In tema di dirigenza medica, le prestazioni eccedenti l’orario ordinario sono generalmente assorbite nella retribuzione di risultato, salvo che la contrattazione collettiva preveda specificamente una compensazione, come per l’attività connessa alle guardie mediche e alla pronta disponibilità, il cui compenso spetta, oltreché nei casi tipici, quando la prestazione sia stata autorizzata anche implicitamente.
Il Fatto
Una dirigente medica non apicale, cessato il rapporto di lavoro per collocamento a riposo, agiva in giudizio nei confronti dell’azienda sanitaria per ottenere il pagamento delle ore di lavoro straordinario svolte oltre l’orario ordinario di 38 ore settimanali per assicurare il servizio di guardia medica notturna e festiva, prestazioni che non era stato possibile recuperare mediante riposi compensativi e che non erano state retribuite dopo la cessazione del rapporto. La lavoratrice deduceva che l’attività eccedente era resa necessaria da carenze strutturali di organico.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo provato lo svolgimento delle ore di straordinario. La Corte d’appello confermava la decisione, escludendo che la prestazione potesse ritenersi compensata dalla retribuzione di risultato e ritenendo sussistente un’autorizzazione implicita dell’azienda, la quale aveva consentito in parte il recupero dell’orario con permessi. Avverso tale sentenza l’azienda sanitaria proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, affronta preliminarmente il tema dell’onere probatorio e della natura dell’autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario nel pubblico impiego contrattualizzato. Richiamata la giurisprudenza consolidata per cui l’autorizzazione è elemento costitutivo della pretesa, la Corte precisa che essa può essere implicita e che è sufficiente che la prestazione sia resa non insciente o prohibente domino, ossia con il consenso, anche tacito, del datore di lavoro o di chi ha il potere di conformarla. Tale principio trova applicazione nel caso di specie, avendo la sentenza impugnata accertato l’esistenza di un’autorizzazione implicita, desumibile dalla circostanza che l’ente aveva consentito in parte il recupero dell’orario svolto con permessi.
La Corte valorizza altresì il disposto dell’art. 2126 cod. civ., il quale, in tema di pubblico impiego privatizzato, non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva o con i vincoli di spesa, ma è integrativo di esse. Quando la prestazione di lavoro straordinario è svolta in modo coerente con la volontà del datore, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare prevalenza al diritto al corrispettivo del dipendente in linea con l’art. 36 Cost. La mancata attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze non fa venire meno il diritto al pagamento.
Quanto al profilo dell’assorbimento nella retribuzione di risultato, la Corte richiama il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 9146 del 2009, per cui la complessiva prestazione del dirigente è finalizzata al conseguimento degli obiettivi propri dell’incarico, con la conseguenza che un diritto a compenso per lo straordinario sorge solo se la contrattazione collettiva delimita un orario normale di lavoro superato nel caso concreto. Nella dirigenza medica, tuttavia, la contrattazione collettiva ha espressamente previsto una compensazione per specifiche prestazioni aggiuntive, come le guardie mediche e la pronta disponibilità. Per tali attività, il diritto al compenso sussiste ove la prestazione sia stata resa sulla base dell’autorizzazione, anche implicita, del datore di lavoro. Nella specie, accertata l’esistenza di tale autorizzazione, il diritto della dirigente al pagamento delle ore di straordinario per i turni di guardia notturna e festiva risulta fondato.
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Nota della Redazione
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