Opposizione allo stato passivo: la comunicazione dell’avviso di deposito al domiciliatario determina la decorrenza del termine (Cass. civ. Sez. 1 n. 21661 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione coatta amministrativa, il termine di trenta giorni per proporre l’opposizione allo stato passivo, ai sensi dell’art. 99 l.fall., decorre dalla comunicazione al creditore dell’avviso di avvenuto deposito dello stato passivo in cancelleria, effettuata presso il domicilio eletto. Il mero deposito in cancelleria non è idoneo a far decorrere il termine, laddove la comunicazione dell’avviso sia stata effettuata solo successivamente e il creditore non ne abbia avuto altrimenti conoscenza. L’inosservanza di tale formalità determina la tempestività dell’opposizione proposta entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso medesimo, con conseguente cassazione del decreto che ne abbia dichiarato l’inammissibilità.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l’opposizione allo stato passivo, proposta ai sensi degli artt. 98, 99 e 209 l.fall., dal lavoratore che lamentava l’esclusione del proprio credito retributivo, vantato in via privilegiata, nei confronti dell’ente in liquidazione coatta amministrativa. Il giudice di merito riteneva tardivo il ricorso, depositato il 27/2/2019, considerando che il commissario liquidatore aveva depositato lo stato passivo in cancelleria il 20/12/2018 e ne aveva dato comunicazione ai creditori il successivo 15/1/2019, rilevando l’irrilevanza di un’ulteriore comunicazione dell’8/2/2019.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 99 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c. Il ricorrente aveva dedotto che l’avviso di deposito in cancelleria dello stato passivo, datato 15/1/2019, non era stato comunicato in tale data né presso lo studio del difensore domiciliatario, né presso la propria residenza, essendo stato trasmesso a mezzo PEC solo il 5/2/2019.
La Suprema Corte ha valorizzato la circostanza, allegata e documentalmente provata dal ricorrente, che l’avviso di deposito non fu portato a conoscenza del creditore nel momento del deposito, ma solo in un momento successivo. Ne ha tratto la conseguenza che il dies a quo per il computo del termine di trenta giorni previsto dall’art. 98 l.fall. deve essere individuato nella data in cui la comunicazione è stata effettivamente ricevuta dal domiciliatario, ossia il 5/2/2019.
La Corte ha precisato che il ricorso, depositato il 27/2/2019, risulta pertanto tempestivo. Ha inoltre escluso la necessità di affrontare l’ulteriore questione, oggetto di numerosi procedimenti, relativa alla specifica natura della comunicazione del 15/1/2019, riferita al progetto di stato passivo di cui all’art. 95 l.fall., rispetto a quella successiva dell’8/2/2019, con la quale era stata trasmessa copia integrale dello stato passivo esecutivo.
In accoglimento del ricorso, la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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