Riclassificazione d’ufficio INPS senza efficacia retroattiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 868 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati d’ufficio dall’INPS non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Tale regola opera anche quando la variazione dipenda dall’omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività, non essendo tale ipotesi equiparabile a quella delle inesatte dichiarazioni rese dal datore di lavoro al momento dell’inquadramento iniziale. Nel processo civile, la sentenza la cui motivazione sia redatta per relationem ad un provvedimento reso in altro processo è nulla, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., solo se si limiti alla mera indicazione dell’esistenza del provvedimento richiamato, senza esporne il contenuto né valutarne pertinenza e decisività.

Il Fatto

Una lavoratrice agricola aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, il riconoscimento del diritto a mantenere l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2012 e a percepire le relative prestazioni. La decisione territoriale si fondava sul richiamo a una propria precedente sentenza, che aveva affermato la natura irretroattiva della riclassificazione di una società da azienda agricola ad azienda industriale ai fini contributivi.

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: la nullità della sentenza per violazione degli artt. 118 att. cod. proc. civ. e 132, n. 4, cod. proc. civ., per la motivazione resa per relationem, e la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 8, legge n. 335/1995 e delle norme in materia di classificazione delle aziende agricole. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente il motivo sulla motivazione per relationem, ricordando il principio consolidato secondo cui la validità della sentenza non è intaccata dal rinvio ad altro provvedimento giudiziario reso in un diverso processo, purché il giudice ne esponga il contenuto e ne apprezzi la pertinenza e la decisività rispetto ai temi dibattuti. Solo la mera indicazione dell’esistenza del provvedimento, senza alcun apprezzamento, rende impossibile individuare le ragioni del dispositivo e determina nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 459 del 2022).

Nel caso di specie la Corte territoriale non si è limitata al rinvio: ha dato atto della riclassificazione operata dall’INPS nel dicembre 2012 e ha spiegato che, secondo la stessa prospettazione dell’Istituto, non potrebbe non esservi simmetria tra regime contributivo dell’azienda e regime previdenziale dei singoli lavoratori. La questione della natura irretroattiva della riclassificazione era quindi assorbente, sicché la motivazione non è nulla e il motivo è infondato.

Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il principio ormai consolidato in materia: i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro adottati d’ufficio dall’INPS non hanno efficacia retroattiva e producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. L’irretroattività sussiste anche quando la variazione dipende dall’omessa comunicazione dei mutamenti dell’attività, poiché tale ipotesi non è equiparabile a quella delle inesatte dichiarazioni rese dal datore di lavoro al momento dell’inquadramento iniziale (Cass. nn. 3460 del 2018, 14257 del 2019, 33187 del 2021 e, da ultimo, Cass. n. 7962 del 2024).

Il ricorso è pertanto rigettato. L’INPS è condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.200,00, di cui € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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