Il vizio del deposito telematico non denunciabile ex art. 360 n. 5 c.p.c. se non dedotto in opposizione (Cass. civ. Sez. 1 n. 21663 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui parte ricorrente, deducendo il vizio di omessa valutazione di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., censuri la declaratoria di tardività dell’opposizione allo stato passivo, qualora la questione relativa alle modalità del deposito telematico dell’atto, con i relativi codici esito, non sia stata oggetto di pronuncia da parte del giudice di merito. La deduzione di un fatto processuale, quale la data di generazione della ricevuta di accettazione del sistema, che non ha formato oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di merito, veicola sostanzialmente un vizio revocatorio e non una censura di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c.
Il Fatto
Il creditore proponeva istanza di ammissione al passivo dell’amministrazione giudiziaria ex l. n. 159 del 2011 della società, per un credito vantato a titolo di caparra confirmatoria e cauzione. L’Amministratore giudiziario accoglieva parzialmente la domanda, operando una compensazione del credito con un controcredito della società.
Il creditore proponeva opposizione avverso lo stato passivo ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 159/2011. Il Tribunale di Torino dichiarava l’opposizione inammissibile per tardività, rilevando che, a fronte di una comunicazione dello stato passivo avvenuta il 3 luglio 2024, il ricorso risultava depositato il 3 settembre 2024, oltre il termine di trenta giorni computando la sospensione feriale.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui il creditore lamentava l’omessa valutazione di un fatto decisivo, sostenendo che il deposito telematico dell’atto di opposizione era stato effettuato il 2 settembre 2024, data di generazione della ricevuta di accettazione, e non il 3 settembre 2024, come indicato dal Tribunale.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, in quanto la censura, pur formalmente incardinata nell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., involgeva un fatto di natura processuale che non era stato oggetto di discussione tra le parti nel giudizio di merito. Il giudice di merito, nel dichiarare la tardività dell’opposizione, non aveva infatti affrontato la questione delle modalità del deposito telematico e dei relativi codici esito, sicché non vi era stata una pronuncia su un punto controverso.
La deduzione di un fatto processuale relativo al momento di perfezionamento del deposito, non esaminato dal Tribunale, è stata pertanto qualificata come un vizio revocatorio, non denunciabile in sede di legittimità. La declaratoria di inammissibilità del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo motivo, relativo alla compensazione operata dall’Amministratore giudiziario. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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