Accesso ai documenti pensionistici: l’INPS non può produrre documenti inesistenti (TAR Puglia n. 192 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione può essere tenuta a produrre, in seguito a un’istanza di accesso ai documenti amministrativi, esclusivamente documenti già esistenti e nella sua disponibilità. La cessazione della materia del contendere, pronunciata ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ricorre quando la pretesa ostensiva del ricorrente risulta integralmente soddisfatta dall’amministrazione nel corso del giudizio. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, laddove l’adempimento spontaneo e tardivo dimostri la fondatezza originaria della domanda di accesso.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico, presentava all’INPS un’istanza di accesso finalizzata a ottenere copia dell’estratto contributivo analitico e di ogni documentazione utile a verificare i dati retributivi e contributivi utilizzati per la liquidazione della pensione. L’istituto previdenziale non provvedeva tempestivamente all’ostensione, inducendo il ricorrente a proporre ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo.
Nel corso del giudizio, l’INPS si costituiva, dichiarando di aver fornito al ricorrente, tramite PEC, tutta la documentazione disponibile e reperita nei propri archivi, ivi inclusi i dati di calcolo estratti dalla procedura GAPNE e l’estratto conto unificato aggiornato. L’istituto rappresentava, in particolare, l’assenza del fascicolo relativo alla ricostituzione della pensione a causa della dematerializzazione degli archivi cartacei, provvedendo comunque a estrarre i dati di calcolo dalla procedura informatica e a depositarli in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere, rilevando come la pretesa ostensiva del ricorrente fosse stata integralmente soddisfatta dall’amministrazione. L’INPS aveva dimostrato di aver messo a disposizione dell’istante tutta la documentazione disponibile, sia in formato cartaceo sia attraverso estratti delle proprie procedure informatiche.
Il Tribunale ha evidenziato che l’istituto aveva prodotto gli estratti informatici relativi all’anzianità assicurativa e alle retribuzioni medie settimanali per il calcolo delle quote di pensione e aveva precisato la coincidenza tra i dati della liquidazione provvisoria e quelli definitivi. Tale circostanza, in assenza di elementi dimostrativi di segno contrario, ha indotto il Collegio ad affermare che non vi era ulteriore documentazione preesistente all’istanza da ostendere, richiamando il principio in virtù del quale l’amministrazione può essere tenuta solo a produrre documenti già esistenti in rerum natura.
La pronuncia ha altresì valorizzato l’ampia portata dell’istituto dell’accesso agli atti, funzionale alla concreta conoscibilità e trasparenza dell’agire amministrativo, riconoscendo la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale del ricorrente a verificare la correttezza dei dati di calcolo utilizzati per la liquidazione degli importi pensionistici, ex artt. 22 ss. legge n. 241/1990.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la condanna a carico dell’INPS secondo il criterio della soccombenza virtuale, osservando che il ricorso sarebbe stato accolto ove non fosse intervenuto lo spontaneo e tardivo adempimento dell’amministrazione, con distrazione in favore dei difensori antistatari, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
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Nota della Redazione
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