Portabilità dei mutui: la quietanza di surroga della banca originaria va iscritta a repertorio e il notaio deve i contributi (Cass. civ. 22952/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione civile, ordinanza n. 22952/2026, pubblicata il 9 luglio 2026 (R.G.N. 21954/2021) — adunanza camerale del 10 giugno 2026, Presidente Guido Mercolino, Relatore Luciano Varotti.

Il principio di diritto

Nella portabilità del mutuo, che si realizza mediante surrogazione per volontà del debitore (art. 1202 cod. civ.) e, per il mutuo ipotecario, richiede l’annotazione a margine dell’iscrizione ipotecaria (art. 2843 cod. civ.) nella forma minima della scrittura privata autenticata (art. 2835 cod. civ.), la quietanza di surrogazione separatamente rilasciata dalla banca originaria mutuante (cosiddetta quietanza bilaterale) deve essere annotata a repertorio ai sensi dell’art. 62, primo comma, della l. n. 89 del 1913, con conseguente obbligo del notaio di versamento dei relativi contributi. L’esenzione dell’art. 39, settimo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) riguarda la sola quietanza di erogazione del mutuo rilasciata dal mutuatario, non quella di surroga.

Il fatto

Un notaio agiva per la restituzione dei contributi (circa 13.400 euro), versati con riserva di ripetizione all’ente previdenziale di categoria e al Consiglio Nazionale del Notariato tramite l’Archivio notarile distrettuale, per l’autentica delle quietanze di surroga rilasciate dalle banche originarie mutuanti a seguito della portabilità dei mutui. Sosteneva che tali quietanze non andassero iscritte a repertorio, beneficiando dell’esenzione prevista per il credito fondiario (art. 39, comma 7, TUB), con conseguente insussistenza dell’obbligo contributivo. Il Tribunale e la Corte d’appello di Milano respingevano la domanda. Il notaio ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

I due motivi, connessi, sono infondati. La portabilità dei mutui (artt. 8 e 8-bis del d.l. n. 7 del 2007, poi art. 120-quater TUB) opera tramite surrogazione per volontà del debitore ex art. 1202 cod. civ. Per il mutuo ipotecario, l’opponibilità della surroga ai terzi richiede l’annotazione a margine dell’iscrizione ipotecaria (art. 2843 cod. civ.), la cui forma minima è la scrittura privata autenticata (art. 2835 cod. civ.): ne deriva che la quietanza di surrogazione separatamente rilasciata dalla banca originaria (quietanza bilaterale) va messa a repertorio (art. 62, comma 1, l. n. 89 del 1913), facendo sorgere l’obbligo contributivo del notaio.

L’esenzione invocata (art. 39, comma 7, TUB, che ai fini dei diritti e compensi considera come una sola stipula gli atti e le formalità ipotecarie) riguarda la diversa quietanza di erogazione, rilasciata dal mutuatario che riceve il danaro in un momento successivo alla stipula (per esempio nei finanziamenti erogati a tranches): in quei casi il valore repertoriale è pari a zero. La conclusione è confermata dalle disposizioni che prevedono esenzioni temporanee a favore del mutuatario (art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 185 del 2008; art. 161, comma 7-quater, TUB), le quali non avrebbero senso se la quietanza della banca originaria non fosse di per sé gravabile da contributo. La Corte si pone in continuità con i propri precedenti (Cass. nn. 4526, 4527 e 4841 del 2021; Cass. n. 418 del 2025; Cass. n. 7105 del 2026).

Esito: rigetta il ricorso; condanna il notaio alla rifusione delle spese in favore dell’ente previdenziale di categoria, del Consiglio Nazionale del Notariato e, in solido, del Ministero della Giustizia e dell’Archivio distrettuale notarile; dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

Chiarimento rilevante per la prassi notarile in tema di portabilità dei mutui. La quietanza di surrogazione rilasciata separatamente dalla banca originaria (quietanza bilaterale) va iscritta a repertorio e sconta i contributi verso Cassa e Consiglio Nazionale: non beneficia dell’esenzione dell’art. 39, comma 7, TUB, che vale solo per la quietanza di erogazione. Diverso è il caso della quietanza cosiddetta trilaterale, con intervento diretto della banca originaria a rogito nell’atto di nuovo mutuo (art. 75, comma 2, legge notarile). Per i notai, un’indicazione netta su quando l’operazione di surroga genera obbligo contributivo; per chi valuta istanze di ripetizione dei contributi versati, la conferma di un orientamento ormai consolidato.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *