Cartelle e intimazioni di pagamento: se si contesta anche la pretesa, l’agente della riscossione e litisconsorte necessario in appello (Cass. trib. 23044/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 23044/2026, pubblicata il 10 luglio 2026 (R.G.N. 35444/2018) – adunanza camerale del 3 luglio 2026, Presidente Maria Luisa De Rosa, Relatore Giuliano Tartaglione.
Il principio di diritto
Quando il contribuente impugni un’intimazione di pagamento (e/o una cartella di pagamento) deducendo vizi sia della pretesa tributaria sottostante sia della procedura di riscossione, ed evochi in giudizio sia l’ente impositore sia l’agente della riscossione, quest’ultimo e litisconsorte necessario processuale in causa dipendente ai sensi dell’art. 331 c.p.c., in ragione dell’inscindibilita delle cause: ciò impone la partecipazione di entrambi gli enti ai successivi gradi del giudizio. Non sussiste, tra ente impositore e agente della riscossione, un litisconsorzio necessario sostanziale, ma – ove le censure investano anche il merito della pretesa tributaria e i due enti siano stati presenti in primo grado – un litisconsorzio necessario processuale.
Il fatto
Un contribuente, cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE, impugnava un’intimazione di pagamento per IRPEF, deducendo vizi di notifica sia dell’intimazione sia del prodromico avviso di accertamento, ed evocando in giudizio sia l’Agenzia delle Entrate sia l’agente della riscossione (rimasto contumace). La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; l’Agenzia delle Entrate proponeva appello solo nei confronti del contribuente, senza evocare l’agente della riscossione. La Commissione tributaria regionale della Lombardia, ritenendo non necessaria l’integrazione del contraddittorio, accoglieva l’appello. Il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La motivazione
Il primo motivo e fondato e assorbe gli altri. Non sussiste un litisconsorzio necessario sostanziale tra ente impositore e agente della riscossione: in base all’art. 39 del d.lgs. n. 112/1999 e all’orientamento delle Sezioni Unite (n. 16412/2007), quando il contribuente impugna la cartella deducendone la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto o contestando la pretesa, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito, e sul concessionario grava l’onere di chiamare in causa l’ente. Nella diversa ipotesi – qui ricorrente – in cui il contribuente impugni l’intimazione deducendo vizi sia della pretesa sia della riscossione ed evochi entrambi gli enti, l’agente della riscossione e litisconsorte necessario processuale ex art. 331 c.p.c. per l’inscindibilita delle cause, con obbligo di partecipazione ai gradi successivi. La CTR ha erroneamente ritenuto non necessaria la notifica dell’appello all’agente, sul presupposto che il contribuente avesse dedotto solo vizi dell’accertamento, laddove era stata censurata anche l’intimazione.
Esito: la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, e per le spese di legittimità.
Implicazioni pratiche
La pronuncia chiarisce un passaggio processuale insidioso del contenzioso tributario. Quando il contribuente impugna una cartella o un’intimazione contestando sia i vizi della riscossione sia la fondatezza della pretesa, ed entrambi gli enti – impositore e agente della riscossione – sono in causa fin dal primo grado, il giudizio e inscindibile: l’appello va notificato anche all’agente della riscossione, a pena di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. Ometterlo espone alla cassazione della sentenza. Un promemoria operativo utile sia per l’Amministrazione che impugna, sia per il contribuente che può eccepire il difetto di contraddittorio nei gradi successivi.
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