Fallimento annullato per difetto di contraddittorio: il curatore non è legittimato a riassumere il giudizio davanti al Tribunale (Cass. 10707/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n. 10707/2026, pubblicata il 22 aprile 2026 (R.G.N. 25113/2023) — udienza pubblica del 31 marzo 2026, Presidente Massimo Ferro, Relatore Paola Vella.

Il principio di diritto

Qualora nel giudizio di cassazione venga dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, per violazione del contraddittorio, con rimessione degli atti al tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., legittimati alla riassunzione del procedimento per dichiarazione di fallimento ex art. 15 l.fall., ai sensi dell’art. 392 c.p.c., sono il debitore e le originarie parti ricorrenti (creditore o pubblico ministero), ma non anche il curatore fallimentare, benché costituito nel citato giudizio di cassazione, essendo tale organo fallimentare venuto meno ab origine, in uno alla sentenza che ne aveva disposto la nomina.

Il fatto

Il Tribunale di Benevento aveva dichiarato il fallimento di una s.p.a. in liquidazione su ricorso di un creditore; la Corte d’appello aveva rigettato il reclamo. La Cassazione aveva poi accolto il ricorso per violazione del contraddittorio — la notifica ex art. 15 l. fall. aveva riguardato soltanto il decreto di fissazione dell’udienza, e non anche il ricorso — cassando la sentenza dichiarativa con rimessione al Tribunale di Benevento ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c. Il curatore fallimentare aveva riassunto il giudizio; il Tribunale, però, aveva dichiarato estinto il procedimento, ritenendo inammissibile la riassunzione da parte del curatore di un fallimento ormai caducato, con organo cessato dalla carica. Il Fallimento ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. con tre motivi.

La motivazione

Il ricorso è inammissibile. Il decreto del Tribunale — che ha dichiarato improcedibile la riassunzione ed estinto il giudizio — non è un provvedimento “abnorme”, ma un provvedimento a contenuto decisorio equiparabile a sentenza (art. 307, comma 4, c.p.c.), impugnabile con i rimedi ordinari e non con il ricorso straordinario. La Corte, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., afferma comunque il principio di diritto riportato in apertura: annullata in cassazione la sentenza dichiarativa di fallimento per violazione del contraddittorio, con rimessione al tribunale, la procedura regredisce alla fase anteriore all’apertura e gli organi nominati con quella sentenza — incluso il curatore — vengono meno ab origine. La legittimazione a riassumere spetta quindi al debitore e alle parti originarie del procedimento prefallimentare (creditore istante o pubblico ministero), non al curatore.

Esito: dichiara inammissibile il ricorso.

Implicazioni pratiche

La pronuncia chiarisce un passaggio tecnico ma decisivo delle procedure concorsuali. Quando la Cassazione annulla la sentenza di fallimento per un vizio del contraddittorio e rinvia al tribunale, la vicenda torna alla fase precedente l’apertura della procedura: gli organi nominati con quella sentenza, curatore compreso, cessano ab origine. La riassunzione del giudizio prefallimentare spetta allora al debitore e alle parti originarie (creditore istante o pubblico ministero), non al curatore, la cui riassunzione è inammissibile e conduce all’estinzione se le parti legittimate non provvedono nel termine dell’art. 392 c.p.c. Rilievo pratico per i creditori istanti, che devono attivarsi tempestivamente per non veder caducare definitivamente la dichiarazione di fallimento.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *