Incarico dirigenziale pubblico: il rapporto sorge solo con il contratto; l’atto di conferimento non basta e l’aspirante non ha diritto soggettivo alla nomina (Cass. 22879/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 22879/2026 (deposito 2026) – Impiego pubblico contrattualizzato, incarico dirigenziale e rilevanza del contratto.

Il principio di diritto

Nell’impiego pubblico contrattualizzato il rapporto dirigenziale sorge solo a seguito della stipulazione del contratto; l’atto unilaterale di conferimento dell’incarico, adottato dall’amministrazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, rileva unicamente sul piano dell’organizzazione e dei controlli interni, ma non instaura il rapporto ne’ equivale a proposta contrattuale. L’aspirante non vanta un diritto soggettivo al conferimento, ma solo il diritto al risarcimento del danno per violazione dei canoni di correttezza e buona fede, riconosciuto nel solo caso di modifica o ritiro dell’atto di conferimento già formalizzato prima della stipula del contratto.

Il fatto

Un aspirante a un incarico dirigenziale (direttore di un parco archeologico) agiva contro il Ministero per ottenere il conferimento dell’incarico ovvero il risarcimento del danno. La Corte d’appello confermava il rigetto della domanda, rilevando che egli non aveva sottoscritto alcun contratto ne’ esisteva un atto organizzativo di conferimento, e che l’amministrazione, venuta a conoscenza di un’indagine penale a suo carico non comunicata dall’interessato, aveva preferito altro candidato della terna. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La motivazione

Il primo motivo e’ infondato. E’ inconferente il richiamo alla legge n. 241/1990 e alla giurisprudenza amministrativa, attesa la natura privatistica del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nel pubblico impiego contrattualizzato il rapporto dirigenziale sorge solo con il contratto: l’atto unilaterale di conferimento ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 ha valenza meramente organizzativa e ai fini dei controlli interni, e la tutela risarcitoria per lesione del legittimo affidamento e’ riconosciuta soltanto in caso di ritiro o modifica di un atto di conferimento già formalizzato prima della stipula. Nella specie vi era stata solo un’anticipazione informale della nomina, priva sia dell’atto sia del contratto, sicché le dedotte violazioni sono insussistenti. Il secondo motivo, che denuncia violazione dei principi di correttezza e buona fede e travisamento della prova, e’ inammissibile: sollecita in realtà una rivisitazione dei fatti già accertati nel merito, e ciò che il ricorrente prospetta come travisamento e’ in realtà una critica dell’apprezzamento probatorio riservato al giudice di merito.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione.

Implicazioni pratiche

Nel pubblico impiego privatizzato la nomina dirigenziale non nasce dall’atto amministrativo, ma dal contratto: finché questo non e’ stipulato, l’aspirante non ha un diritto soggettivo all’incarico. La tutela risarcitoria per lesione dell’affidamento e’ circoscritta all’ipotesi in cui l’atto di conferimento sia stato formalizzato e poi ritirato o modificato prima della firma; una mera anticipazione informale della nomina, anche se pubblicizzata, non fonda pretese. Per il contenzioso, va tenuto presente che il richiamo alla legge sul procedimento amministrativo e alla giurisdizione amministrativa e’ inconferente, data la natura privatistica del rapporto.

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