Incarichi dirigenziali e successione tra enti pubblici: la Cassazione rimette alla pubblica udienza due questioni nuove sulla revoca (Cass. 8411/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 8411 del 3 aprile 2026 (R.G.N. 24672/2023) — Presidente Di Paolantonio, Relatore Conte.

Il principio di diritto

Con ordinanza interlocutoria la Corte non decide il merito ma rinvia la causa a nuovo ruolo per la pubblica udienza, ravvisando la rilevanza nomofilattica di due questioni nuove: (i) le sorti e il regime degli incarichi dirigenziali pendenti in caso di estinzione dell’Amministrazione datrice di lavoro e successione di altra Amministrazione; (ii) l’incidenza dell’art. 1, comma 18, del d.l. 138/2011 (conv. l. 148/2011) sui presupposti della revocabilità ante tempus dell’incarico dirigenziale ex art. 39, comma 8, del CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria dell’8 giugno 2000.

Il fatto

Un dirigente medico veterinario, responsabile di struttura semplice presso una ASL foggiana dal 1998 (incarico temporaneo e provvisorio, poi più volte prorogato), ne subiva la revoca nel 2016, con contestuale affidamento di incarico di tipologia inferiore e minore retribuzione di posizione. Il Tribunale di Foggia riconosceva il diritto alla riassegnazione; la Corte d’Appello di Bari, in riforma, rigettava le domande, ritenendo l’incarico illegittimo e precario e la revoca giustificata dalla riorganizzazione aziendale e dall’annullamento, con effetti generali, della delibera del 1998 da parte del TAR Puglia. Il dirigente ricorreva per cassazione con sette motivi, tra cui l’omesso esame del fatto decisivo relativo alla successione tra le tre ASL foggiane accorpate in un’unica azienda dal 2007.

La motivazione

La Sezione Lavoro non definisce il ricorso. Rileva che il terzo motivo investe un tema mai affrontato dalla giurisprudenza di legittimità — le sorti e il regime degli incarichi dirigenziali pendenti in caso di estinzione dell’Amministrazione datrice e successione di altra Amministrazione — di generale rilevanza nomofilattica, che consiglia la trattazione in pubblica udienza. Pone inoltre d’ufficio, in relazione alla censura sull’art. 39, comma 8, del CCNL Dirigenza Medica, la questione dell’incidenza dell’art. 1, comma 18, del d.l. 138/2011 (che consente alle P.A., per motivate esigenze organizzative, il passaggio del dirigente ad altro incarico prima della scadenza, con conservazione del trattamento economico e compensazione finanziaria) sui presupposti della revocabilità ante tempus dell’incarico. Per questi motivi rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione dell’udienza pubblica.

Implicazioni pratiche

Si tratta di un passaggio interlocutorio: nessun principio e’ ancora affermato, ma la segnalazione delle due questioni orienta il contenzioso sulla dirigenza pubblica. La prima — regime degli incarichi dirigenziali nella successione tra enti — e’ destinata a incidere sulle numerose vicende di riorganizzazione e accorpamento di aziende sanitarie ed enti locali. La seconda mette in relazione la revocabilità ante tempus ex art. 39, comma 8, CCNL con la disciplina generale dell’art. 1, comma 18, d.l. 138/2011. Chi assiste dirigenti pubblici in cause di revoca o mancata conferma dovrà monitorare l’esito della pubblica udienza e impostare fin d’ora le difese sull’accertamento in fatto della successione tra amministrazioni e dell’effettiva riorganizzazione.

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