Malattia professionale: senza l’accertamento del rapporto di lavoro non spettano i benefici INAIL (Cass. lav. 27104/2025)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 27104/2025 (n. sez. 3898/2025, R.G.N. 28976/2020) — camera di consiglio del 26 settembre 2025, deposito 9 ottobre 2025, Presidente Rossana Mancino, Relatore Riccardo Rosetti.
Il principio di diritto
In materia di malattia professionale, l’accertamento dell’eziologia professionale della patologia presuppone l’esistenza di un rapporto di lavoro, indicato dall’art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 quale presupposto dei benefici richiesti all’INAIL. Chi agisce per il riconoscimento della natura professionale delle patologie deve perciò domandare e dimostrare l’accertamento del rapporto di lavoro, non potendo limitarsi a deduzioni generiche sulla prestazione, sulle mansioni e sullo stesso datore di lavoro; in difetto, manca un presupposto essenziale per la concessione delle tutele e la domanda va respinta.
Il fatto
Il ricorrente conveniva in giudizio l’INAIL davanti al Tribunale di Napoli, sezione lavoro, chiedendo il riconoscimento della natura professionale di patologie che assumeva contratte nell’esercizio delle mansioni svolte presso una clinica. L’Istituto rilevava che il ricorrente non aveva dimostrato l’effettività del rapporto di lavoro con la struttura indicata e che questa, sollecitata, aveva negato il rapporto. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello di Napoli (sentenza n. 1800/2020) rigettava l’appello. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’INAIL resisteva con controricorso.
La motivazione
Primo e secondo motivo (violazione degli artt. 4 e 9 d.P.R. 1124/1965, degli artt. 100, 102 e 354 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c.; violazione dell’art. 1362 c.c., del d.P.R. 1124/1965 e del d.lgs. 38/2000). Con il primo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza avrebbe errato nel ritenere necessario il preventivo accertamento del rapporto di lavoro, avendo egli chiesto solo l’accertamento della natura professionale delle lesioni; con il secondo, che la domanda sarebbe stata erroneamente giudicata generica. La Corte esamina i motivi congiuntamente e li ritiene infondati.
Presupposto delle tutele previste dal sistema dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la natura professionale della malattia, ossia la sua eziologia professionale (principio costante: Cass. n. 17803/2015; Cass. n. 21903/2018). Tale accertamento presuppone l’esistenza di un lavoro, essendo il rapporto di lavoro il presupposto dei benefici richiesti all’INAIL ex art. 4 d.P.R. 1124/1965, tanto più che lo stesso ricorrente aveva dedotto che la malattia si sarebbe sviluppata in ragione delle mansioni espletate. Nella fase precedente al giudizio il presunto datore di lavoro, sollecitato dall’INAIL, aveva negato il rapporto, e l’Istituto aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sull’accertamento del rapporto. Nel promuovere il giudizio il ricorrente non aveva chiesto l’accertamento del rapporto di lavoro, limitandosi a deduzioni generiche. La sentenza d’appello ha correttamente rilevato che mancava la richiesta di accertamento della natura lavorativa della malattia e, quindi, un presupposto essenziale della concessione dei benefici: senza tale accertamento non poteva procedersi alla delibazione delle provvidenze. La pronuncia impugnata è perciò immune dai vizi dedotti.
Esito: rigetta il ricorso; nulla sulle spese, avendo la parte ricorrente depositato la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Implicazioni pratiche
La pronuncia ribadisce un vincolo di impostazione della domanda nel contenzioso previdenziale. Chi chiede all’INAIL il riconoscimento di una malattia professionale non può dare per presupposto il rapporto di lavoro: quando l’esistenza o l’effettività del rapporto è contestata — in particolare se il datore lo nega e l’Istituto eccepisce il difetto di legittimazione sul punto — occorre formulare espressamente la domanda di accertamento del rapporto e articolare prova specifica su prestazione, mansioni e datore. Deduzioni generiche non bastano e impediscono l’esame nel merito dell’eziologia professionale. In sede di redazione del ricorso introduttivo va quindi verificato che il petitum comprenda, ove necessario, l’accertamento del rapporto e che le circostanze di fatto siano allegate in modo puntuale.