Cancellazione dal registro Onlus: il parere del Ministero è obbligatorio (anche se non vincolante) e l’Agenzia deve provare di averlo richiesto (Cass. trib. 23176/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 23176/2026, pubblicata il 14 luglio 2026 (R.G.N. 3775/2025) — adunanza camerale del 1° luglio 2026, Presidente Andreina Giudicepietro, Relatrice Rosanna Angarano.
Il principio di diritto
Nella disciplina che regola la cancellazione dal registro delle Onlus, il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (già Agenzia per il Terzo Settore) è obbligatorio, sebbene non vincolante: l’Agenzia delle Entrate non può emettere il provvedimento di cancellazione senza aver previamente richiesto il consulto, ma può procedere autonomamente sia quando il parere non sia reso nel termine di legge, sia quando ritenga di non uniformarsi. Grava sull’Amministrazione l’onere di provare di aver richiesto il parere obbligatorio.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate cancellava un’associazione dal registro delle Onlus per la riscontrata carenza dei requisiti (dal 1° gennaio 2016), con decadenza dalle agevolazioni fiscali eventualmente già fruite. La Commissione tributaria provinciale di Catanzaro accoglieva il ricorso dell’associazione e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria confermava, rilevando che l’Ufficio non aveva dato prova di aver richiesto il parere obbligatorio: anzi, dalla documentazione prodotta emergeva che il Ministero aveva riferito che nessuna richiesta era mai pervenuta. L’Agenzia delle Entrate ricorreva per cassazione con due motivi.
La motivazione
I due motivi, connessi, sono inammissibili. La Corte ribadisce che, nella cancellazione delle Onlus, il parere è obbligatorio pur se non vincolante: l’Agenzia può prescinderne una volta che non sia reso nel termine di legge (Cass. n. 15633 del 2020; n. 20038 del 2015), ma non può emettere la cancellazione senza aver previamente avviato il consulto. Il giudice di merito ha correttamente richiamato l’art. 4, comma 3, del d.P.C.m. n. 329 del 2001 (che autorizza a procedere autonomamente decorsi trenta giorni dalla richiesta rimasta senza risposta) e ha poi accertato, in fatto, che l’Amministrazione non aveva provato di aver inoltrato la richiesta obbligatoria.
Il primo motivo, pur deducendo formalmente una violazione di legge, mira in realtà a una rivalutazione dei fatti (l’avvenuto avvio della consultazione), non consentita in sede di legittimità, e si risolve in una censura di omesso esame di documenti preclusa dalla “doppia conforme” ex art. 348-ter cod. proc. civ. Il secondo motivo (asserita extrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ.) è infondato: la questione controversa non atteneva alla necessità del parere, ma alla prova della sua richiesta, sulla quale il giudice ha effettivamente deciso; le argomentazioni sull’obbligatorietà costituiscono il mero presupposto dell’accertamento in fatto.
Esito: dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità (euro 5.400,00 per compensi, oltre esborsi e accessori). Non si applica il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.
Implicazioni pratiche
Indicazione utile per il contenzioso su cancellazioni e mancate conferme dell’iscrizione nel registro delle Onlus. Primo: la cancellazione presuppone la previa, obbligatoria richiesta del parere al Ministero— l’Agenzia può poi procedere da sé se il parere non arriva nel termine o se decide di discostarsene, ma non può saltarne la richiesta. Secondo: l’onere di provare di aver richiesto il parere grava sull’Amministrazione; la sola menzione nel provvedimento non basta se contestata e smentita in fatto. Terzo, sul piano processuale: dove le due decisioni di merito convergono (doppia conforme), la ricostruzione dei fatti non è riesaminabile in cassazione, e le censure che chiedono una diversa lettura dei documenti sono inammissibili. Per gli enti del terzo settore, un argomento difensivo concreto a fronte di provvedimenti di cancellazione adottati senza la prova dell’avvenuta consultazione.
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