Obbligazione tributaria solidale: la competenza territoriale dell’agente della riscossione si determina sul domicilio fiscale del primo intestatario del ruolo (Cass. 23090/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 23090/2026, pubblicata il 13 luglio 2026 (R.G.N. 17452/2023) — adunanza camerale dell’11 dicembre 2025, Presidente Tania Hmeljak, Relatore Pierpaolo Gori.
Il principio di diritto
“In tema di obbligazione tributaria solidale, la competenza territoriale dell’agente della riscossione, quando viene iscritta a ruolo un’unica partita con plurimi intestatari, a cui fa seguito l’emanazione di autonome cartelle di pagamento nei confronti dei coobbligati, va determinata in relazione al domicilio fiscale del primo intestatario dell’iscrizione a ruolo.”
Il fatto
A una contribuente, quale socia illimitatamente responsabile di una s.a.s., era notificata una cartella di pagamento (imposte dirette e IVA per l’anno 2015) emessa dall’agente della riscossione di Chieti, dove aveva sede la società, debitrice principale e prima intestataria del ruolo; la socia era però domiciliata fiscalmente in altra provincia. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo assorbente l’incompetenza territoriale dell’agente di Chieti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo riformava, escludendo l’incompetenza e rigettando il ricorso introduttivo. La contribuente ricorreva per cassazione con dieci motivi.
La motivazione
Il primo motivo, sulla competenza territoriale, è infondato. Il sistema della riscossione coattiva è strutturato sul contribuente iscritto a ruolo, da cui dipende la posizione del coobbligato: non è ipotizzabile una riscossione frazionata, contraria all’esigenza, di rilievo costituzionale, della pronta realizzazione del credito fiscale. La cartella notificata al coobbligato dipende dal medesimo ruolo formatosi nei confronti dell’obbligato principale, e il rapporto di coobbligazione è caratterizzato dal principio di unitarietà. Ne deriva che, iscritta a ruolo un’unica partita con più intestatari, la competenza territoriale dell’agente della riscossione — anche per le autonome cartelle ai coobbligati — si determina sul domicilio fiscale del primo intestatario, ciòè dell’obbligato principale (art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973; Cass. n. 24582 del 2022; Cass. n. 18523 del 2025). La sentenza d’appello giunge quindi a conclusioni condivisibili, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. Sono invece fondati i motivi da due a nove, che denunciano l’omessa pronuncia del giudice d’appello sulle ulteriori questioni devolute, essendosi esso arrestato alla sola competenza: la sentenza va cassata con rinvio affinché tali profili siano esaminati. Assorbito il decimo motivo, sulle spese.
Esito: accoglie i motivi da due a nove, rigetta il primo e dichiara assorbito il decimo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese.
Implicazioni pratiche
Per contribuenti coobbligati e difensori tributari, la pronuncia chiarisce un punto di competenza territoriale nella riscossione solidale. Quando una sola partita è iscritta a ruolo con più intestatari — tipicamente il debitore principale e i coobbligati solidali, come il socio illimitatamente responsabile di una società di persone — la competenza dell’agente della riscossione, anche per le cartelle autonome ai coobbligati, si radica sul domicilio fiscale del primo intestatario, ossia dell’obbligato principale, non su quello del singolo coobbligato. Il fondamento è l’unitarietà del ruolo: un unico titolo, che diviene riferibile ai coobbligati in via sussidiaria. Contestare la cartella eccependo l’incompetenza dell’agente del luogo dell’obbligato principale è quindi una strada in salita. Attenzione, però, all’altra faccia della decisione: il giudice d’appello che accerta la competenza non può fermarsi lì, ma deve esaminare tutte le altre censure devolute, pena la cassazione per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.).
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