Il criterio alternativo dell'”interesse attivo contabilizzato” per il pro-rata IVA viola il principio di neutralità (Cass. civ. Sez. 5 n. 7899 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto passivo che esercita più attività, alcune esenti e altre imponibili, con contabilità separate, ha diritto alla detrazione dell’IVA assolta sui costi dei beni ad uso promiscuo nei limiti della parte imputabile all’attività che genera diritto alla detrazione. Il criterio ordinario per la determinazione del pro-rata è quello del volume d’affari complessivo, salvo che sia dimostrato, dal contribuente o dall’ufficio, che un criterio alternativo garantisca una determinazione più precisa della quota effettiva di utilizzo. Il metodo alternativo deve comunque rispettare il principio di neutralità, riflettendo oggettivamente la parte reale delle spese sostenute; non può quindi escludere dal calcolo la quota capitale del finanziamento, limitandosi alla sola remunerazione dell’attività di leasing. Spetta al giudice di merito verificare in concreto la maggiore precisione del metodo applicato rispetto a quello del volume d’affari.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificò alla società, che esercitava attività bancaria (con operazioni esenti) e attività di leasing (imponibile) con contabilità separate, due avvisi di accertamento per il recupero dell’IVA indebitamente detratta negli anni 2014 e 2015. L’ufficio contestò l’applicazione del criterio del volume d’affari basato sul fatturato, ritenendo più corretto il criterio dell’“interesse attivo contabilizzato”, che considerava, per l’attività di leasing, solo gli interessi attivi e non la quota capitale dei finanziamenti. I giudici di merito confermarono la pretesa erariale, ritenendo il metodo dell’ufficio più idoneo a rappresentare l’effettivo utilizzo dei beni e servizi ad uso promiscuo.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente rigetta i primi due motivi di ricorso. Quanto al primo, la sentenza impugnata non è affetta da motivazione apparente, poiché la Corte regionale ha espresso una adesione “ragionata” alle argomentazioni del primo giudice, sufficiente a superare il “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost. Quanto al secondo, la tutela dell’affidamento non può fondarsi su una prassi illegittima dell’Amministrazione né sulla mera accettazione di dichiarazioni fiscali per anni precedenti, in assenza di assicurazioni precise e incondizionate provenienti da fonti autorizzate.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo unionale, richiamando gli artt. 168 e 173 della direttiva 2006/112/CE e la giurisprudenza della CGUE. Da tali fonti emerge che, per i beni ad uso promiscuo, il criterio del volume d’affari può essere derogato solo se il metodo alternativo garantisca una ripartizione più precisa di quella ordinaria, riflettendo oggettivamente la parte reale delle spese imputabile alle operazioni che danno diritto alla detrazione. Il metodo scelto dall’Amministrazione, che valorizza la sola “quota interessi” del canone di leasing, esclude la quota capitale del finanziamento e risulta quindi inidoneo a rappresentare la reale destinazione dei costi, con conseguente violazione del principio di neutralità.
La Corte evidenzia che il criterio ancorato alla sola remuneratività dell’attività subordina la determinazione del pro-rata alla redditività dell’impresa, elemento non oggettivo e in contrasto con il principio di neutralità. I giudici regionali, inoltre, hanno omesso ogni concreta verifica sulla maggiore precisione del metodo proposto dall’ufficio rispetto a quello del volume d’affari, nonché sulla sua idoneità a tener conto della destinazione effettiva delle spese generali. Tale omissione integra la violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 173 della direttiva IVA.
La Corte accoglie quindi i motivi terzo, quarto, quinto e sesto, concernenti la violazione del principio di neutralità, la corretta determinazione del pro-rata e la disparità di trattamento; rigetta i primi due; dichiara assorbiti i restanti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversa composizione, affinché proceda al riesame applicando i principi di diritto enunciati.
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Nota della Redazione
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