IVA e trasporto marittimo turistico: aliquota ordinaria se ci sono servizi ulteriori (aperitivi, soste bagno); l’agevolazione vale solo per il mero trasporto (Cass. trib. 23606/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 23606/2026, R.G.N. 4309/2025 — camera di consiglio dell’8 luglio 2026, Presidente Angelina-Maria Perrino, Relatore Giovanni Galasso.

Il principio di diritto

In tema di IVA, l’esenzione o l’applicazione dell’aliquota ridotta alle prestazioni di trasporto di persone, anche per finalità turistico-ricreative (art. 36-bis del d.l. n. 50/2022, conv. in l. n. 91/2022, quale norma di interpretazione autentica), opera solo quando al trasporto non si accompagnino prestazioni di altro genere, ovvero queste abbiano carattere meramente accessorio. Ove il servizio comprenda prestazioni ulteriori non accessorie — configurando una prestazione complessa — si applica l’aliquota ordinaria.

Il fatto

A una società di trasporto marittimo veniva contestata, per l’anno 2013, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% in luogo di quella ordinaria del 22% su alcune prestazioni. Dal processo verbale risultava che il sito della società pubblicizzava non il mero trasporto, ma vere e proprie “crociere” con aperitivi, soste per il bagno, battute di pesca, musica e descrizione dei luoghi. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia, ritenendo la prestazione complessa soggetta ad aliquota ordinaria. La società ricorreva per cassazione.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. L’art. 36-bis del d.l. n. 50/2022 ha fornito l’interpretazione autentica della disciplina, includendo tra le prestazioni esenti anche quelle per finalità turistico-ricreative, ma solo a condizione che al trasporto non si accompagnino prestazioni di altro genere o che queste siano meramente accessorie. Ove tali circostanze non ricorrano — come nella specie, in cui il servizio comprendeva prestazioni ulteriori non accessorie — non operano l’esenzione né l’aliquota ridotta, in linea con la giurisprudenza consolidata anche anteriore alla norma di interpretazione autentica. La prestazione, avendo natura complessa, va assoggettata ad aliquota ordinaria.

Esito: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità (euro 4.300,00 per compenso, oltre eventuali spese prenotate a debito) e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori del trasporto marittimo turistico, l’agevolazione IVA (esenzione o aliquota ridotta) spetta solo al mero trasporto di persone: quando l’offerta si arricchisce di servizi ulteriori non accessori — aperitivi, soste per il bagno, escursioni, intrattenimento — l’intera prestazione diventa “complessa” e sconta l’aliquota ordinaria del 22%. La qualificazione dipende dal contenuto effettivo del servizio, come pubblicizzato e reso, non dalla mera etichetta di “trasporto”. Utile, in sede di verifica, valutare con attenzione la comunicazione commerciale (sito, listini) e la struttura dei pacchetti, per evitare contestazioni sull’aliquota applicata.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *