Abuso del diritto: la società immobiliare familiare interposta per dedurre i canoni di leasing come locazione integra l’elusione ex art. 10-bis; il rigetto implicito non e’ omessa pronuncia (Cass. 11779/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 11779/2026 (deposito 29 aprile 2026) – Abuso del diritto, leasing immobiliare e deducibilità dei canoni.

Il principio di diritto

L’astratta configurabilità di un vantaggio fiscale non e’ sufficiente ad integrare la fattispecie abusiva, richiedendosi a tal fine la concomitante condizione di inesistenza di ragioni economiche diverse dal semplice risparmio d’imposta e l’accertamento dell’effettiva volontà dei contraenti di conseguire un indebito vantaggio fiscale.

Il fatto

Un professionista (odontoiatra) costituiva con i familiari una società immobiliare, unica finalità della quale era acquisire in leasing l’immobile strumentale all’attività professionale, poi concesso in locazione commerciale allo stesso professionista. In tal modo il contribuente deduceva integralmente i canoni di locazione, laddove i canoni di leasing – alla data di stipula (2006) – gli sarebbero stati indeducibili. L’Agenzia delle entrate contestava, per l’anno d’imposta 2015, un abuso del diritto ex art. 10-bis della legge n. 212/2000. La Commissione tributaria provinciale e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto confermavano la pretesa. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi.

La motivazione

La Corte ricostruisce il quadro dell’abuso del diritto: dalle Sezioni Unite n. 30055/2008 alla raccomandazione 2012/772/UE, fino all’art. 10-bis della legge n. 212/2000, che individua l’abuso nel compimento di operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Sul riparto dell’onere, incombe sull’Amministrazione provare il carattere anomalo o inadeguato della forma giuridica impiegata, mentre e’ onere del contribuente provare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti, non marginali. Il primo motivo (motivazione apparente) e’ infondato: la sentenza d’appello ha reso una motivazione effettiva, conforme a un precedente della stessa Corte in caso analogo (Cass. n. 6528/2013), avendo accertato che la costituzione della società immobiliare familiare era finalizzata unicamente al risparmio d’imposta. I motivi dal secondo al sesto, tutti relativi a un’asserita omessa pronuncia, sono inammissibili: si e’ in presenza di un rigetto implicito delle eccezioni del contribuente, censurabile non come omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ma come violazione di legge o difetto di motivazione.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il contribuente al pagamento delle spese di giudizio (euro 5.500), oltre al raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

Nelle contestazioni di abuso del diritto ex art. 10-bis, il vantaggio fiscale astratto non basta: serve l’inesistenza di ragioni economiche non marginali diverse dal risparmio d’imposta. Il riparto e’ bilaterale: l’Ufficio deve spiegare l’anomalia della forma giuridica, il contribuente deve provare ragioni extrafiscali concrete e non teoriche. Sul piano processuale, quando il giudice ritiene fondata nel merito la pretesa erariale, le eccezioni del contribuente si intendono implicitamente rigettate: la relativa censura in cassazione va costruita come violazione di legge o difetto di motivazione, non come omessa pronuncia.

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