IMU: l’esenzione per il personale delle Forze Armate spetta anche se l’unico immobile e’ privo di utenze o non abitato (Cass. 23705/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 23705/2026 (deposito 2026) – IMU ed esenzione per il personale delle Forze Armate a prescindere dall’utilizzo dell’immobile.

Il principio di diritto

In tema di IMU, l’autonoma causa di esenzione prevista dall’art. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201/2011, come integrato dall’art. 2, comma 5, del d.l. n. 102/2013, per l’unico immobile ad uso abitativo principale posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e ai corpi assimilati, non locato e non classificato nelle categorie catastali di lusso, opera anche in assenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica, e non e’ esclusa dal fatto che l’immobile risulti privo di utenze o non abitato, trattandosi di circostanze coerenti con la ratio di tale specifico regime di agevolazione, volto a tener conto delle peculiari esigenze di servizio che possono imporre a tali contribuenti una frequente mobilità sul territorio e di risiedere, anche per lunghi periodi, in luogo diverso da quello di ubicazione dell’immobile posseduto.

Il fatto

Un contribuente appartenente alle Forze Armate, proprietario di un unico immobile (categoria A/2) dichiarato inutilizzabile e privo di utenze, invocava l’esenzione IMU prevista per il personale militare, chiedendo il rimborso della seconda rata 2013 e impugnando l’avviso di accertamento IMU 2014 emesso dal Comune. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio riformava, ritenendo che l’esenzione richiedesse l’assimilabilita’ dell’immobile all’abitazione principale e, quindi, la sua utilizzabilità abitativa, esclusa nel caso dichiarato dallo stesso contribuente. Il contribuente ricorreva per cassazione con unico motivo.

La motivazione

Il motivo e’ fondato. Disattese le eccezioni preliminari (l’interpretazione di norme giuridiche compiuta da altro giudice non fa giudicato esterno, non vigendo lo stare decisis; la rinuncia in un ricorso parallelo riguarda il solo procedimento interessato), la Corte rileva che l’art. 13, comma 2, lett. d), del d.l. n. 201/2011, integrato dall’art. 2, comma 5, del d.l. n. 102/2013, configura un’autonoma e diversa causa di esenzione per l’unico immobile non di lusso e non locato posseduto dal personale delle Forze Armate e assimilati, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. A tale esenzione non osta che l’immobile sia privo di utenze e inabitato: tali circostanze sono coerenti con la ratio dell’agevolazione, fondata sul fatto che il personale militare e’ chiamato a prestare servizio anche in missione, in luoghi lontani e per lunghi periodi, sicché pretendere il pagamento delle utenze sarebbe estraneo alla logica del beneficio, oltre che non previsto dalla norma. La Corte enuncia il principio di diritto e, non essendo necessari accertamenti di fatto, decide nel merito.

Esito: la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente, con condanna del Comune alle spese.

Implicazioni pratiche

L’esenzione IMU per il personale delle Forze Armate (e corpi assimilati) e’ un’autonoma causa di esenzione, non una semplice assimilazione all’abitazione principale: opera per l’unico immobile non locato e non di lusso a prescindere dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica, e non viene meno se l’immobile e’ privo di utenze o non abitato. Per il contribuente militare, ciò significa che il beneficio spetta anche quando ragioni di servizio impongono di risiedere altrove per lunghi periodi; per gli enti impositori, non e’ legittimo negare l’esenzione (o il rimborso) introducendo un requisito di effettiva utilizzabilità abitativa non previsto dalla legge. Utile conservare la documentazione dell’appartenenza in servizio permanente e della titolarità di un unico immobile non di lusso.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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