Mansioni superiori: spetta al lavoratore provare la vacanza del posto; se l’adibizione ha funzione sostitutiva e’ escluso in radice il diritto all’inquadramento superiore (Cass. 23718/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 23718/2026 (deposito 2026) – Mansioni superiori, promozione automatica e onere della prova della vacanza del posto.

Il principio di diritto

In tema di promozione automatica per svolgimento di mansioni superiori, grava sul lavoratore l’onere di provare che il lavoratore sostituito era assente senza diritto alla conservazione del posto, configurandosi la vacanza del posto quale fatto costitutivo del diritto all’inquadramento superiore. In caso di reiterate assegnazioni per periodi singolarmente insufficienti, il diritto matura solo ove si provi una condotta datoriale di elusione fraudolenta o una programmazione utilitaristica, presupposto che resta escluso in radice quando sussista l’effettiva funzione sostitutiva; la contrattazione collettiva può prevedere un regime più rigoroso a tutela della professionalità del lavoratore.

Il fatto

Un ufficiale di macchina del settore marittimo agiva per l’accertamento del diritto all’inquadramento nel superiore livello di Quadro A, quale Direttore di macchina, essendo stato imbarcato in tale ruolo per più periodi, singolarmente inferiori ai tre mesi previsti dal CCNL, intervallati da imbarchi nella qualifica posseduta o da riposi, ferie e visite. La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda, rilevando la funzione sostitutiva delle adibizioni, l’assenza di prova della vacanza del posto e di una preordinazione fraudolenta del datore. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

I motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. Nella promozione automatica grava sul lavoratore l’onere di provare che il sostituito era assente senza diritto alla conservazione del posto, poiché la vacanza del posto e’ fatto costitutivo del diritto all’inquadramento superiore. Quando le assegnazioni a mansioni superiori sono reiterate ma singolarmente inferiori al periodo minimo, il diritto può sorgere solo dimostrando l’elusione fraudolenta o una programmazione utilitaristica del datore; ma tale condotta e’ configurabile solo in assenza della funzione sostitutiva, la quale, se sussistente, esclude in radice il diritto all’inquadramento. Nel caso concreto la Corte territoriale non ha invertito l’onere probatorio: ha accertato con rigore la funzione sostitutiva delle adibizioni e l’assenza di un intento abusivo programmatico, sottolineando la carenza di una vacanza del posto e, dunque, di un’esigenza strutturale della società. Si tratta di valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, in linea con i precedenti della Corte.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

Per ottenere l’inquadramento superiore da svolgimento di mansioni superiori non basta documentare la reiterazione degli incarichi: il lavoratore deve provare la vacanza del posto, ossia che il sostituito era assente senza diritto alla conservazione del posto. Se l’adibizione ha funzione sostitutiva, il diritto e’ escluso in radice, e la tesi dell’elusione fraudolenta o della programmazione utilitaristica presuppone proprio l’insussistenza di tale funzione. La valutazione delle circostanze concrete spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile se congruamente motivata. Attenzione, infine, alla disciplina di categoria: la contrattazione collettiva (qui il CCNL del settore marittimo) può fissare condizioni più rigorose per la stabilizzazione nelle mansioni superiori.

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