Morte da amianto: il committente pubblico risponde e la rendita INAIL non copre il danno biologico temporaneo (Cass. lav. 17895/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 17895 del 4 giugno 2026 (R.G.N. 17349/2022) — Presidente Irene Tricomi, Relatore Guglielmo Garri.

Il principio di diritto

Il committente nella cui disponibilità permanga l’ambiente di lavoro risponde, ex artt. 2051 e 2087 c.c., dei danni da esposizione ad amianto subiti anche dai dipendenti delle imprese appaltatrici: l’appalto non fa venir meno l’obbligo di custodia, ma ne costituisce una modalità di esercizio, e sul committente grava l’obbligo di adottare le misure di sicurezza quando conservi la disponibilità dei luoghi e la vigilanza sull’esecuzione. Nel computo del danno differenziale, la rendita INAIL ai superstiti indennizza un pregiudizio patrimoniale, eterogeneo e non scomputabile dal danno non patrimoniale iure hereditatis; e l’indennizzo INAIL non copre il danno biologico da inabilità temporanea, che ha natura “complementare” e non è decurtabile.

Il fatto

Gli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico, contratto a causa dell’esposizione alle polveri di amianto durante l’attività prestata in un arsenale della Marina militare, ottenevano dal Tribunale di Taranto la condanna del Ministero della Difesa al risarcimento del danno biologico.

La Corte d’appello di Lecce rigettava l’appello del Ministero, affermando la competenza del giudice del lavoro; la responsabilità ex art. 2051 c.c. (l’appalto non esclude la custodia) ed ex art. 2087 c.c. (obbligo di sicurezza del committente che conservi la disponibilità dei luoghi); e il rigetto della detrazione della rendita INAIL. Il Ministero ricorreva per cassazione con tre motivi.

La motivazione

Primo motivo (art. 2051 c.c.) — infondato. Richiamando Cass. 23442/2018, per i danni causati dalla cosa oggetto dell’appalto — anche se modificata dall’appaltatore — si applica l’art. 2051 c.c.: l’appalto non esclude la custodia, ma ne costituisce una modalità di esercizio. La patologia è riferibile al contatto con le polveri di amianto, componente della cosa oggetto dell’appalto, situata in ambienti rimasti nella piena disponibilità del Ministero.

Secondo motivo (art. 2087 c.c.) — inammissibile. Sotto l’apparente violazione di legge, il ricorso mira a una rivalutazione dell’accertamento di fatto — la direzione dell’arsenale esercitiò uno stringente controllo sull’esecuzione della prestazione dell’appaltatrice, con conseguente assunzione dell’obbligo di garanzia ex art. 2087 c.c. — insindacabile in sede di legittimità.

Terzo motivo (art. 1223 c.c., detrazione INAIL) — infondato. La rendita ai superstiti (art. 85 d.P.R. 1124/1965) indennizza un pregiudizio patrimoniale, eterogeneo rispetto al danno non patrimoniale iure hereditatis e non scomputabile (Cass. 26647/2019; 8580/2019). Il diffalco va operato per poste omogenee (Sez. U 15350/2015): dal danno biologico va detratto solo il valore capitale della quota di rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. 13645/2019). L’indennizzo INAIL ex art. 13 d.lgs. 38/2000 non copre il danno biologico da inabilità temporanea — risarcibile solo l’inabilità permanente (art. 66, comma 1, n. 2, d.P.R. 1124/1965; Cass. 4972/2018; 20392/2018) — che ha natura “complementare” e non è decurtabile, mancando l’omogeneità delle poste.

Implicazioni pratiche

Per le patologie da amianto contratte in ambienti di lavoro dati in appalto, il committente pubblico non si libera invocando l’appalto: se conserva la disponibilità dei luoghi e vigila sull’esecuzione, risponde sia come custode (art. 2051 c.c.) sia come garante della sicurezza (art. 2087 c.c.) verso i lavoratori delle appaltatrici.

Sul risarcimento, il danno differenziale va liquidato per poste omogenee: la rendita INAIL ai superstiti (patrimoniale) non si detrae dal danno non patrimoniale iure hereditatis; e il danno biologico da inabilità temporanea — non coperto dall’INAIL — resta interamente a carico del danneggiante, senza decurtazione. È un principio centrale nel contenzioso su malattie professionali e infortuni.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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