Ricorso per cassazione: senza chiara esposizione dei fatti e motivi specifici e inammissibile; la censura sulla salute nel trattenimento CPR va allegata puntualmente (Cass. 24164/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 24164/2026, R.G.N. 16956/2026 — camera di consiglio del 24 luglio 2026, Presidente Maria Acierno, Relatore Eleonora Reggiani.
Il principio di diritto
Il ricorso per cassazione deve indicare, in modo chiaro ed esauriente (sia pure non analitico e particolareggiato), i fatti di causa, da cui devono risultare le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, in modo da consentire al giudice di legittimità di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto senza dover ricorrere ad altre fonti e atti del processo, dovendosi escludere la possibilità di ricostruire i fatti essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso sulla base di altri atti del processo, ivi compreso il controricorso delle parti avversarie.
Il fatto
Il Giudice di Pace di Melfi aveva convalidato il trattenimento del ricorrente presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), disponendo al contempo, con urgenza, una visita medica per verificare la compatibilità delle condizioni di salute con la restrizione. Contro il decreto di convalida lo straniero proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione di una direttiva ministeriale e sostenendo che, alla luce della documentazione medica offerta, il trattenimento non avrebbe dovuto essere convalidato. Il Ministero dell’Interno si costituiva e depositava memoria.
La motivazione
Il ricorso e inammissibile per plurime ragioni concorrenti. In primo luogo mancano i requisiti dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: il ricorrente si e limitato a riportare il dispositivo del provvedimento impugnato, senza nulla dedurre sullo svolgimento del procedimento e sull’udienza di convalida, così impedendo al giudice di legittimità di conoscere, dalla sola lettura del ricorso, le allegazioni difensive e gli elementi probatori. In secondo luogo il motivo viola il principio di specificità (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.), poiché prospetta la violazione di una direttiva ministeriale senza chiarire se e in che termini essa integri violazione di norma di diritto. Infine la doglianza e del tutto generica (art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.): richiama le condizioni di salute e una documentazione medica di cui non descrive il contenuto, ne indica tempi e modi di produzione nel giudizio di merito.
Esito: dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in 1.500 euro; trattandosi di procedimento esente, nessuna statuizione sul contributo unificato.
Implicazioni pratiche
Anche nelle impugnazioni in materia di trattenimento, il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: va esposto con chiarezza lo svolgimento del procedimento di convalida e vanno individuate con precisione le norme di diritto violate — una direttiva ministeriale, di per se, non basta a integrare il vizio di legittimità se non se ne spiega la portata normativa. Chi eccepisce l’incompatibilità delle condizioni di salute con il trattenimento deve allegare in modo puntuale quali ragioni sanitarie rilevino, riportando il contenuto della documentazione medica e indicando tempi e modi della sua produzione: il richiamo generico e inidoneo e conduce all’inammissibilità.
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