Disconoscimento delle copie fotostatiche (art. 2719 c.c.): la formula dubitativa “si dubita l’esistenza dell’originale” e generica e inefficace (Cass. lav. 24167/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 24167/2026, R.G.N. 18694/2022 — camera di consiglio del 9 luglio 2026, Presidente Fabrizia Garri, Relatore Mariagrazia Pisapia.
Il principio di diritto
In tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non richiedendo formule sacramentali, deve essere assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale da consentire di desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinita della copia. Non sono, pertanto, sufficienti contestazioni generiche o onnicomprensive dell’efficacia probatoria della documentazione prodotta.
Il fatto
Il contribuente aveva proposto opposizione avverso un’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa a plurime cartelle e avvisi di addebito INPS rientranti nella giurisdizione del giudice del lavoro. Il Tribunale di Roma e poi la Corte d’appello confermavano la validità delle notifiche degli atti presupposti, ritenendo generico il disconoscimento della conformità agli originali delle copie delle relate: l’appellante si era limitato ad affermare che dell’originale “si dubita l’esistenza”, senza indicare concreti profili di difformita. Escludevano così la prescrizione dei crediti notificati tra il 2012 e il 2015. Il contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c.; l’INPS si costituiva con procura, le altre parti restavano intimate.
La motivazione
Il motivo non e fondato. L’onere di disconoscere la conformità della copia all’originale, pur senza formule sacramentali, esige una dichiarazione chiara e specifica, idonea a rendere inequivoci gli estremi della negazione di genuinita; non bastano contestazioni generiche o onnicomprensive. E vero che il disconoscimento può essere validamente formulato anche negando l’esistenza stessa dell’originale — nel qual caso non e esigibile l’indicazione analitica delle difformita — ma anche tale contestazione deve tradursi in una negazione chiara, univoca e non meramente dubitativa. La formula “si dubita l’esistenza” dell’originale esprime solo un dubbio, privo di individuazione dei documenti e dei profili di difformita, e si risolve in una contestazione generica inidonea a privare le copie di efficacia probatoria ex art. 2719 c.c. La Corte ricorda infine che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. non produce gli effetti propri del disconoscimento della scrittura privata ex art. 215 c.p.c.: non determina l’automatica inutilizzabilità della copia, ma impone al giudice di accertarne la conformità anche mediante presunzioni.
Esito: rigetta il ricorso; da atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Implicazioni pratiche
Per contestare efficacemente una notifica provata con copie fotostatiche non basta una formula di stile: il disconoscimento ex art. 2719 c.c. deve individuare quali documenti si contestano e in cosa differiscano dagli originali, oppure negare in modo netto e univoco l’esistenza dell’originale. Un semplice “si dubita l’esistenza” equivale a una contestazione generica e lascia intatta l’efficacia probatoria delle copie. Va inoltre ricordato che, a differenza del disconoscimento della scrittura privata, quello delle copie non le rende automaticamente inutilizzabili: il giudice può comunque accertarne la conformità, anche per presunzioni, sicché la difesa deve puntare sulla specificità della contestazione più che sulla mancata produzione degli originali.
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