Il garage costituisce pertinenza di privata dimora anche se con porta aperta (Cass. pen. Sez. 7 n. 602 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. deve essere autosufficiente: è onere del ricorrente indicare specificamente gli atti processuali dai quali emerge il travisamento della prova, non potendo la Corte di legittimità essere costretta alla lettura totale degli atti. In tema di furto in abitazione, la nozione di pertinenza del luogo di privata dimora comprende ogni bene funzionalmente asservito all’immobile in modo durevole, senza necessità di contiguità fisica. Integra il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di un bene introducendosi in un garage pertinenziale, ancorché la porta di accesso sia stata lasciata aperta, poiché tale circostanza non è idonea a modificarne la destinazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cosenza, aveva dichiarato la prescrizione per uno dei reati contestati e ridotto la pena per il reato di furto di un decespugliatore, custodito dalle persone offese in un magazzino pertinenziale dell’abitazione.
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione in ordine all’accertamento della responsabilità, sostenendo che il magazzino, con la porta spalancata e ubicato lontano dall’abitazione, non potesse essere qualificato come luogo di privata dimora o sua pertinenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando in primo luogo la sua carenza di autosufficienza. Il ricorrente si era limitato ad asserire la distanza del magazzino dall’abitazione senza indicare gli elementi probatori a sostegno, non consentendo al giudice di legittimità di apprezzare la portata e la decisività delle prove asseritamente travisate.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la specifica indicazione degli “altri atti del processo” può essere soddisfatta con modalità diverse, purché tali da non costringere la Corte a una lettura totale degli atti, a pena di inammissibilità ex artt. 581, comma primo, lett. c), e 591 cod. proc. pen..
Nel merito, la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della condotta come furto in abitazione, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui un garage, quale pertinenza della privata dimora, rientra nell’ambito applicativo dell’art. 624-bis cod. pen..
La Corte ha precisato che deve intendersi pertinenza ogni bene che arrechi una diretta utilità economica all’immobile principale o comunque funzionalmente asservito, senza necessità di contiguità fisica tra i beni, come nel caso di un garage ubicato in un diverso complesso condominiale.
La circostanza che la porta del magazzino fosse spalancata non è stata ritenuta idonea a modificare la destinazione del locale e, pertanto, a escludere la configurabilità del reato di furto in abitazione. All’inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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