Colloqui e attività intramuraria del detenuto: divieti indifferenziati illegittimi (Cass. pen. Sez. I n. 29722 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non costituendo ordinanze in materia di misure cautelari, ma sono ricorribili in Cassazione ex art. 111, comma settimo, Cost. per violazione di legge, potendo risolversi in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare. La competenza funzionale e inderogabile a provvedere spetta al GIP che ha applicato la misura, previa interlocuzione con il pubblico ministero. La nullità ex art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. per omissione del parere del pubblico ministero è a regime intermedio e può essere eccepita soltanto dal pubblico ministero, unico soggetto legittimato. Il divieto di attività intramuraria, privo di base normativa e non motivato, è illegittimo e va eliminato senza rinvio. Il diritto ai colloqui ex art. 18 legge n. 354/1975 non può essere compresso in modo assoluto, indifferenziato e sine die, dovendo il giudice valutare di volta in volta le singole istanze.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per tentato omicidio, sequestro di persona e altri reati, presentava istanza di autorizzazione ai colloqui. Il GIP del Tribunale di Messina, con ordinanza del 27 febbraio 2026, rigettava la richiesta, rilevando la gravità dei reati, le modalità dell’azione e la condotta successiva, elementi che imponevano massima cautela a tutela dell’incolumità della persona offesa. Con la stessa ordinanza negava anche lo svolgimento di attività intramuraria “per quanto di competenza”.

La difesa proponeva ricorso per cassazione, eccependo la nullità dell’ordinanza per assenza del parere del pubblico ministero e lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, per l’illogicità del diniego fondato sul rischio di aggressioni tramite terzi, senza distinzione tra modalità di colloquio né valutazione di soluzioni alternative.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema della ammissibilità del ricorso. I provvedimenti sui colloqui dei detenuti non rientrano tra le ordinanze in materia di misure cautelari e non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen.; possono però essere impugnati in Cassazione ex art. 111, comma settimo, Cost., perché incidono sul grado di afflittività della misura. Il rimedio scelto dalla difesa è pertanto corretto.

Quanto alla competenza, essa spetta in via funzionale e inderogabile al GIP che ha applicato la misura. Anche in materia di colloqui il giudice deve provvedere dopo l’interlocuzione con il pubblico ministero, poiché tali permessi incidono sulla libertà personale. La violazione è però sanzionata dall’art. 178, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. con nullità a regime intermedio, eccepibile soltanto dal pubblico ministero, titolare dell’interesse alla realizzazione del contraddittorio cartolare. L’indagato non è legittimato a farla valere e, nel caso concreto, il pubblico ministero non ha eccepito alcunché.

Fondato è invece il secondo motivo. Il divieto di attività intramuraria è privo di base normativa, contrario ai principi del trattamento detentivo finalizzato all’osservazione della personalità e al recupero, e non adeguatamente motivato: non è chiarito perché tale attività potrebbe influire sulle esigenze processuali. Per questa statuizione la Corte dispone l’annullamento senza rinvio, eliminando la parte del provvedimento.

Sul divieto di colloqui, la Corte richiama l’art. 18 legge n. 354/1975, che ammette i detenuti ai colloqui con i congiunti e con altre persone e accorda particolare favore ai colloqui con i familiari. Le Sezioni Unite n. 25079 del 26/02/2003 hanno affermato la sindacabilità giurisdizionale dei provvedimenti in materia di colloqui, e la giurisprudenza successiva ha ammesso il ricorso in Cassazione per i provvedimenti adottati in corso di misura cautelare. Il diritto al mantenimento delle relazioni familiari e sociali può essere compresso solo in presenza di specifiche e motivate esigenze di sicurezza o di ordine processuale.

Il provvedimento impugnato ha limitato sine die e in modo indifferenziato la possibilità di colloqui, realizzando una compressione totale del diritto senza indicare le ragioni processuali che giustifichino un’estensione generalizzata del divieto. Un’eventuale limitazione non può essere né assoluta né priva di limitazioni temporali. La Corte dispone pertanto l’annullamento con rinvio al GIP del Tribunale di Messina perché rivaluti l’istanza nel rispetto dei principi enunciati e colmi le lacune motivazionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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