Nessuna retrodatazione dei termini cautelari per associazione mafiosa a contestazione aperta (Cass. pen. Sez. II n. 21186 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di retrodatazione dei termini di custodia cautelare, la seconda parte del comma 3 dell’art. 297 cod. proc. pen. non opera quando l’ordinanza successiva abbia ad oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula aperta, che indichi la permanenza del reato anche dopo l’emissione del primo provvedimento cautelare. L’anteriorità dei fatti rispetto alla prima ordinanza non può configurarsi allorché il provvedimento successivo riguardi un’associazione mafiosa con partecipazione protratta dopo l’emissione della prima ordinanza, salvo che gli elementi acquisiti consentano di ritenere intervenuta la cessazione della permanenza almeno alla data di emissione della prima ordinanza. La mera detenzione in carcere non comporta automaticamente lo scioglimento del vincolo associativo e dell’affectio societatis, in assenza di elementi che palesino un allontanamento dal sodalizio. Quanto ai fatti diversi avvinti da connessione qualificata, la retrodatazione presuppone la loro desumibilità dagli atti in epoca anteriore al rinvio a giudizio.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria, in sede di riesame, ha confermato l’ordinanza con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato la custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato per reato associativo di stampo mafioso ed altro, nell’ambito di un’indagine coordinata su un sodalizio ‘ndranghetista.
La difesa dell’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, quale unico motivo, la violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, per la mancata retrodatazione dei termini di custodia cautelare. Il ricorrente sostiene che la contestazione associativa contenuta nel provvedimento genetico fosse aperta anche nei suoi confronti e che solo con la richiesta di rinvio a giudizio l’imputazione sarebbe stata “chiusa” e retrodatata: il Tribunale avrebbe dovuto trarre il tempus commissi delicti dal provvedimento cautelare e non dalla richiesta di rinvio a giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso, escludendo l’operatività della retrodatazione. Il Tribunale aveva respinto la medesima eccezione sul rilievo della intrinseca diversità dei due fenomeni associativi oggetto delle rispettive indagini, ravvisando l’elemento catalizzatore della seconda vicenda associativa nella intervenuta scarcerazione di un soggetto di elevata caratura criminale, capace di avviare un’opera di restaurazione della cosca e di assumerne la leadership.
Secondo la Corte, pur trattandosi del medesimo sodalizio criminale, le condotte associative sono diverse e connesse dal vincolo della continuazione: trova quindi applicazione la seconda parte del comma 3 dell’art. 297 cod. proc. pen. Per l’operatività della retrodatazione occorre che i fatti su cui si basa la seconda ordinanza siano connessi a quelli oggetto della prima, siano stati commessi in epoca precedente all’emissione del primo provvedimento cautelare e siano desumibili dagli atti all’epoca disponibili.
Nel caso concreto la condotta associativa contestata nel primo giudizio era interrotta a maggio 2021, mentre quella successiva è descritta sino all’agosto 2025, con sviluppo di gran lunga successivo all’emissione della prima ordinanza genetica. Richiamando Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, la Corte ribadisce che l’anteriorità dei fatti non può configurarsi allorché il provvedimento successivo riguardi un’associazione mafiosa con partecipazione protratta dopo la prima ordinanza. E, citando Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, non vi è retrodatazione quando la contestazione associativa sia formulata in modo aperto e indichi la permanenza del reato anche dopo l’emissione del primo provvedimento, salvo che risulti la cessazione della permanenza almeno a quella data: circostanza nemmeno dedotta dalla difesa.
Quanto alle due condotte estorsive di cui ai capi 39) e 64), pur anteriori al deposito della richiesta di rinvio a giudizio, la Corte rileva che sarebbe necessario stabilirne la desumibilità dagli atti in epoca anteriore al rinvio a giudizio (Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia). Il concetto di desumibilità non va confuso con quelli di conoscenza o conoscibilità: esso presuppone una quaestio facti esaminabile in legittimità solo sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze probatorie (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi). I reati risultano contestati come commessi in epoca successiva al deposito dell’informativa conclusiva della prima indagine, sicché nessuna desumibilità può essere stabilita tra i due differenti compendi investigativi.
Nota della Redazione
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