Misure alternative: il buon comportamento in carcere non basta, servono elementi positivi per la prognosi (Cass. pen. 25035/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 25035/2026, data di pubblicazione 3 luglio 2026 (R.G.N. 14163/2026) – Presidente Giuseppe De Marzo, Relatore Carmine Russo.

Il principio di diritto

Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, per superare il doppio giudizio prognostico previsto dall’art. 47 ord. pen. non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative, come il corretto comportamento carcerario, ma occorre la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva; la semilibertà, a sua volta, è subordinata alla sussistenza di condizioni idonee a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato, e il mancato adempimento delle obbligazioni civili e il mancato interessamento verso le vittime possono essere legittimamente valutati come ostativi alla prognosi favorevole.

Il fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria respingeva le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare, semilibertà e liberazione condizionale, ritenendo prematura la concessione in considerazione della gravità dei reati in espiazione, del curriculum criminale del condannato, del lontano fine pena, dell’appartenenza mai cessata a un clan mafioso, delle relazioni dell’equipe carceraria e delle informazioni di polizia; rilevava altresì il mancato adempimento delle obbligazioni civili e il mancato interessamento verso le vittime dei reati.

Il condannato ricorreva per cassazione con unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: il clan mafioso sarebbe ormai disciolto per la collaborazione con la giustizia del capocosca e il suo successivo decesso; l’ordinanza non avrebbe colto i segnali di cambiamento e l’affidabilità dimostrata dalla fruizione senza rilievi dei permessi premio; non sarebbe stata concessa neanche la semilibertà, pur conforme al principio di progressività del trattamento penitenziario.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. L’argomento sullo scioglimento del clan è inammissibile per mancanza di autosufficienza, poiché critica l’ordinanza sulla base di un dato probatorio che non è in atti e che il ricorrente non allega né trascrive nel ricorso.

Sui segnali di cambiamento, per superare il doppio giudizio prognostico previsto dall’art. 47 ord. pen. non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative, come il corretto comportamento carcerario, ma occorre la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 2015, Incarbone). Quanto alla semilibertà, essa è subordinata alla sussistenza di condizioni idonee a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato (Sez. 1, n. 5049 del 2023, dep. 2024, Mansi) e richiede due distinte indagini, sui risultati del trattamento individualizzato e sull’esistenza delle condizioni di graduale reinserimento, implicanti la presa di coscienza critica delle negative esperienze del passato (Sez. 1, n. 197 del 2023, dep. 2024, Puglisi, che ha ritenuto ostativo il non essersi attivato per risarcire le vittime). Nel caso il condannato non ha adempiuto alle obbligazioni civili né ha effettuato alcun interessamento, anche simbolico, verso le vittime: il diniego è stato quindi motivato in modo non illogico e coerente con la giurisprudenza di legittimità.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni pratiche

Nelle istanze di misure alternative il buon comportamento intramurario, di per sé, non basta: occorre allegare elementi positivi che sostengano una prognosi di buon esito della prova e di prevenzione della recidiva. La semilibertà richiede una duplice verifica – risultati del trattamento e condizioni di reinserimento con presa di coscienza critica del passato. L’adempimento delle obbligazioni civili e l’attivazione verso le vittime sono indicatori concreti valorizzabili in senso ostativo. Sul piano del ricorso, la censura fondata su un dato probatorio non presente in atti né allegato o trascritto è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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