Pubblico impiego: le somme da inquadramento annullato vanno restituite; la buona fede del dipendente non impedisce la ripetizione dell’indebito (Cass. 23772/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 23772/2026 (deposito 2026) – Pubblico impiego, ripetizione dell’indebito retributivo e affidamento del dipendente.
Il principio di diritto
La ripetibilità dell’indebito retributivo nel pubblico impiego non costituisce esercizio di potestà amministrativa – con conseguente applicazione della disciplina privatistica ex art. 2033 c.c. – ed e’ un diritto-dovere che si impone all’Amministrazione, rispondendo di per se’ a un interesse pubblico; non costituiscono ostacolo alla ripetizione l’affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione delle somme. La tutela dell’affidamento legittimo e’ affidata alla categoria dell’inesigibilità, radicata nella clausola di correttezza ex art. 1175 c.c., e alla tutela risarcitoria verso l’ente responsabile dell’indebita erogazione.
Il fatto
Un ex dipendente pubblico (direttore di farmacia comunale, poi in pensione) agiva per l’accertamento negativo del debito relativo alle somme di cui il Comune chiedeva la restituzione, percepite in virtù di un inquadramento dirigenziale poi annullato in via definitiva dalla Corte dei conti (sia l’inquadramento ad personam, sia il concorso per difetto di posto vacante). La Corte d’appello confermava la debenza, ritenendo sussistente e ripetibile l’indebito oggettivo, a prescindere dalla buona fede dell’accipiens. Il dipendente ricorreva per cassazione con tre motivi.
La motivazione
Il ricorso e’ infondato, in continuità con un precedente reso in causa speculare (Cass. n. 4587/2026). La ripetibilità dell’indebito non e’ esercizio di potestà amministrativa: si applica la disciplina privatistica dell’art. 2033 c.c., e l’affidamento e la buona fede del dipendente non ostano alla ripetizione, che risponde a un interesse pubblico. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 8/2023, ha ritenuto non illegittimo l’art. 2033 c.c. nella parte in cui non prevede l’irripetibilità dell’indebito retributivo percepito in buona fede, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento attraverso la categoria dell’inesigibilità (art. 1175 c.c.) e la possibilità per il percettore di agire per il risarcimento verso l’ente responsabile dell’errore; nella specie, peraltro, l’azione risarcitoria non era stata proposta ne’ erano contestate le modalità di restituzione. Infondato anche il secondo motivo, avendo la Corte territoriale escluso, con accertamento di fatto incensurabile, l’esercizio di mansioni dirigenziali rilevante ex art. 2126 c.c., per l’assenza di posizioni dirigenziali in pianta organica. Inammissibile il terzo, risolvendosi nella confutazione della valutazione, discrezionale, sull’idoneità interruttiva della prescrizione delle comunicazioni del Comune.
Esito: la Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Nel pubblico impiego le somme percepite in forza di un inquadramento poi annullato vanno restituite: la ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. e’ un diritto-dovere dell’Amministrazione e non e’ impedita dalla buona fede del dipendente. La tutela dell’affidamento non passa per l’irripetibilità, ma – dopo Corte cost. n. 8/2023 – per l’inesigibilità ex art. 1175 c.c. (che impone al creditore di tenere conto della sfera del debitore) e per l’azione risarcitoria verso l’ente che ha causato l’errore: per il dipendente e’ quindi essenziale attivare quella tutela e contestare, se del caso, modalità e tempi della restituzione. Da ricordare, infine, che l’esercizio di fatto di mansioni dirigenziali non rileva ex art. 2126 c.c. in assenza di posizioni dirigenziali nella pianta organica.
Provvedimento integrale: scarica il PDF