Dichiarazioni predibattimentali del teste straniero irreperibile (art. 512 c.p.p.): le ricerche all’estero sono dovute solo con precisi elementi di collegamento col Paese d’origine (Cass. pen. 24280/2026)

Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 24280/2026 (n. sez. 867/2026), depositata il 1 luglio 2026, R.G.N. 15876/2026 — udienza pubblica del 16 giugno 2026, Presidente Piero Messini D’Agostini, Relatore Giuseppe Sgadari.

Il principio di diritto

Ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, va necessariamente correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra tale soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato, in assenza dei quali dette ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero, in mancanza di qualsiasi altro elemento, in un’attivazione meramente formale di difficile realizzazione, e pertanto non esigibile secondo canoni di ragionevolezza.

Il fatto

La Corte d’appello di Roma confermava la condanna dell’imputato per tentata estorsione aggravata e lesioni personali, commessi in concorso con altri soggetti separatamente giudicati in danno della persona offesa. Nel ricorso per cassazione l’imputato deduceva l’inutilizzabilità, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali della persona offesa — cittadina croata divenuta irreperibile — per l’insufficienza delle ricerche, che a suo dire avrebbero dovuto estendersi all’intero territorio nazionale e alla Croazia; contestava inoltre la propria responsabilità concorsuale nella tentata estorsione, invocando in subordine il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.

La motivazione

Il ricorso e infondato. Sul primo motivo, l’obbligo di ricerche anche all’estero del teste straniero irreperibile presuppone precisi elementi di collegamento con il Paese d’origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato: la sola cittadinanza croata, in assenza di allegazioni su residenza, domicilio o contatti in quel Paese, non rendeva esigibile una ricerca ivi, che avrebbe avuto carattere meramente esplorativo. Le ricerche condotte — tramite il Commissariato competente, l’utenza cellulare e le banche dati nazionali SDI, SIDET, INPS e Agenzia delle Entrate — erano a largo spettro e tutt’altro che formali. La seconda parte del motivo, sulla volontarieta dell’assenza (art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.), non e consentita, presupponendo accertamenti di fatto non sollecitati in appello; la Corte ricorda comunque che la volontarieta dell’allontanamento può derivare da qualsiasi libera scelta, non necessariamente dall’intento di sottrarsi al contraddittorio. Il secondo motivo e infondato: il ricorrente aveva preso parte diretta all’aggressione ed era presente quando il coimputato pronunciava la frase dal chiaro tenore estorsivo; il concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., presupponendo accertamenti di fatto non dedotti in appello, non e scrutinabile in sede di legittimità.

Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Implicazioni pratiche

Per leggere e utilizzare al dibattimento le dichiarazioni predibattimentali di un teste straniero poi irreperibile (art. 512 cod. proc. pen.), l’accusa non deve cercarlo ovunque: le ricerche all’estero sono dovute solo se dagli atti o dalle allegazioni emergono precisi legami con il Paese d’origine — residenza, domicilio, contatti effettivi. La sola cittadinanza estera non basta. Sul piano difensivo, contestare l’utilizzabilità impone di indicare quegli elementi di collegamento; e la volontarieta dell’assenza del teste, rilevante ex art. 526, comma 1-bis, va dedotta e provata nel merito, non introdotta per la prima volta in cassazione. Anche il concorso anomalo (art. 116 cod. pen.) va eccepito nei gradi di merito, poiché postula accertamenti di fatto non deducibili in sede di legittimità.

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