Divorzio su domanda congiunta: la sentenza non è impugnabile dai coniugi per difetto di soccombenza (Cass. 23887/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 23887 del 22 luglio 2026 (R.G.N. 12834/2025) — Presidente Laura Tricomi, Relatore Annamaria Casadonte. Provvedimento con dati oscurati ex art. 52 d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

La sentenza di divorzio resa a seguito di conclusioni comuni, integralmente recepite dal giudice, è assimilabile a quella pronunciata nel divorzio congiunto e non è impugnabile dai coniugi, difettando la soccombenza; residua l’impugnazione solo se le conclusioni siano state in tutto o in parte disattese. Il Pubblico Ministero può impugnarla, ai sensi dell’art. 5, quinto comma, della legge n. 898/1970, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli.

Il fatto

Un matrimonio veniva sciolto nel 2013 con sentenza di cessazione degli effetti civili resa su conclusioni conformi dei coniugi. Pochi mesi dopo l’ex marito contraeva un nuovo matrimonio e decedeva pochi giorni dopo le seconde nozze. A distanza di quasi dieci anni, la prima moglie agiva per far dichiarare la nullità del secondo matrimonio, sostenendo che, per un vizio nella notifica della sentenza di divorzio, questa non fosse ancora passata in giudicato al momento delle nuove nozze, sicché l’ex marito difettava dello stato libero (artt. 86 e 117 cod. civ.). Il Tribunale di Bergamo e la Corte d’appello di Brescia rigettavano la domanda. La prima moglie ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La motivazione

I cinque motivi, tra loro connessi, sono infondati. La Corte ribadisce che la sentenza resa su conclusioni comuni in un procedimento di divorzio, integralmente recepite dal giudice, è assimilabile a quella del divorzio congiunto e non è impugnabile dai coniugi, mentre l’impugnazione resta possibile solo se le conclusioni siano state disattese; il P.M. può impugnare unicamente negli interessi patrimoniali dei figli (Cass. n. 18066/2014). Il divorzio su domanda congiunta ha natura di procedimento camerale di volontaria giurisdizione, privo di parti in posizioni contrapposte: manca il requisito della soccombenza, presupposto dell’art. 5, comma 5, della legge n. 898/1970.

Sarebbe inoltre contrario ai canoni di lealtà e probità consentire alla parte che ha ottenuto quanto richiesto di venire contra factum proprium, impugnando in un secondo momento. Nel caso concreto, la stessa condotta della ricorrente — che nel 2014 aveva agito per ottenere una quota della pensione di reversibilità ai sensi dell’art. 9 della legge n. 898/1970, così presupponendo la validità del nuovo matrimonio dell’ex coniuge — integrava una condotta oggettivamente interpretabile come acquiescenza all’intervenuto divorzio. Il ricorso è rigettato.

Implicazioni pratiche

Quando il giudice recepisce integralmente le conclusioni comuni, la sentenza di divorzio si consolida senza che i coniugi possano impugnarla: senza soccombenza non c’è interesse ad agire. Ne discende che il giudicato si forma in tempi rapidi e che eventuali contestazioni sullo stato libero — rilevanti, ad esempio, per la validità di un successivo matrimonio — vanno valutate su questa base. La pronuncia valorizza inoltre la coerenza dei comportamenti processuali: agire per una prestazione che presuppone un certo assetto (qui, la reversibilità da ex coniuge) preclude, per acquiescenza, di rimetterlo in discussione anni dopo.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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