Il genitore non collocatario che non incontra i figli non elude il provvedimento sull’affidamento (Cass. pen. 7358/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 7358 del 24 febbraio 2026 (R.G.N. 32469/2025; udienza del 21 gennaio 2026) — Presidente Pierluigi Di Stefano, Relatore Andrea Natale.

Non integra il delitto di elusione di un provvedimento del giudice civile che concerna l’affidamento di minori (art. 388, secondo comma, c.p.) la condotta del genitore che, trascurando di esercitare la propria responsabilità genitoriale, ometta di presentarsi agli incontri con i figli minori previsti dal provvedimento che disciplina i rapporti con il genitore “non affidatario” o “non collocatario”, potendo tale condotta, ove ne ricorrano i presupposti, integrare eventualmente la violazione dell’art. 570, primo comma, c.p. Il mero inadempimento di un provvedimento del giudice non integra il reato dell’art. 388, comma 2, c.p., occorrendo il compimento di atti fraudolenti o simulati.

Il fatto

A seguito dell’appello della sola parte civile contro la sentenza assolutoria di primo grado, la Corte d’appello di Bari aveva ritenuto — ai soli effetti civili — la responsabilità di un padre separato per la violazione dell’art. 570-bis c.p. (omesso versamento del contributo di mantenimento dei figli minori per cinque mesi) e dell’art. 388, secondo comma, c.p. (per non aver incontrato i figli per sette mesi, in asserita elusione del provvedimento del giudice civile), condannandolo al risarcimento del danno. L’imputato ricorreva per cassazione con sei motivi.

La motivazione

La Corte annulla con rinvio al giudice civile. Sul capo A) (omesso mantenimento), la Corte d’appello che riforma in senso sfavorevole — anche ai soli effetti civili — una sentenza assolutoria deve offrire una “motivazione rafforzata”, indicando compiutamente le ragioni per cui la prova assume una valenza diversa da quella ritenuta dal primo giudice; nella specie la Corte territoriale non ha superato gli elementi valorizzati in senso assolutorio (durata limitata dell’inadempimento, pregresso e successivo adempimento, contingente difficoltà economica), incorrendo in un difetto di motivazione rafforzata: il capo va annullato con rinvio. Sul capo B) (elusione ex art. 388, comma 2, c.p.), la Corte enuncia il principio secondo cui il mero inadempimento di un provvedimento del giudice non integra il reato, occorrendo atti fraudolenti o simulati; e soprattutto distingue il caso in esame da quelli tradizionali, in cui è il genitore collocatario a frustrare con condotte elusive il diritto dell’altro genitore a incontrare i figli. Qui, invece, è il genitore non collocatario a non esercitare il proprio diritto-dovere di visita: un potere-funzione non coercibile, rimesso alla libera autodeterminazione quale strumento dell’interesse superiore del minore (Cass. civ. n. 6471/2020). L’omissione, quand’anche ingiustificata, non lede il bene protetto dall’art. 388, comma 2, c.p. — che presidia i provvedimenti sull’affidamento — ma può, ove ne ricorrano i presupposti, integrare l’art. 570, primo comma, c.p., quando si traduca in una sostanziale dismissione delle funzioni genitoriali che ponga in pericolo lo sviluppo del minore.

La Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio, per entrambi i capi, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese.

Implicazioni pratiche

La pronuncia delimita con precisione l’area penalmente rilevante nelle vicende di crisi familiare. Il genitore non collocatario che non si presenta agli incontri con i figli non commette il reato di elusione del provvedimento sull’affidamento (art. 388, comma 2, c.p.), che richiede atti fraudolenti o simulati e presidia il diritto dell’altro genitore, non il dovere del non collocatario. Il diritto-dovere di visita non è coercibile, restando affidato alla libera scelta nell’interesse del minore; il suo mancato esercizio può semmai rilevare, in casi gravi, come violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.) o fondare provvedimenti civili limitativi della responsabilità genitoriale. Utile, sul piano processuale, il richiamo all’obbligo di “motivazione rafforzata” quando l’appello ribalti l’assoluzione, sia pure ai soli effetti civili.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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