Riconoscimento in Italia di una sentenza estera di alimenti: per la decisione brasiliana vale il trattato bilaterale del 1989, non le regole interne sulla giurisdizione (Cass. 11034/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 11034/2026, pubblicata il 24 aprile 2026 (R.G.N. 8459/2025) — camera di consiglio del 23 gennaio 2026, Presidente Giulia Iofrida, Relatore Eleonora Reggiani.
Il principio di diritto
“Per il riconoscimento in Italia di sentenza adottata dal giudice brasiliano, occorre fare riferimento al trattato bilaterale, sottoscritto nel 1989 e ratificato con l. n. 336 del 1993, il cui art. 18 richiede, tra i requisiti per il riconoscimento, che la sentenza non concerna una materia rientrante nella competenza giurisdizionale esclusiva dello Stato richiesto, ovvero di uno Stato terzo, in base alla legge dello Stato richiesto o di un trattato tra quest’ultimo e lo Stato terzo. In materia di obbligazioni alimentari, il Regolamento (CE) n. 4/2009, all’art. 3, prevede un concorso di titoli attributivi della competenza giurisdizionale a conoscere delle relative cause negli Stati membri.”
Il fatto
La ricorrente, già minorenne all’epoca, aveva ottenuto in Brasile una sentenza che condannava il resistente — cittadino italiano residente in Italia — a versarle un contributo mensile a titolo di alimenti. Ne chiedeva il riconoscimento e l’attuazione in Italia ai sensi degli artt. 64 e 67 della l. n. 218 del 1995. La Corte d’appello di Ancona respingeva la domanda, ritenendo che il giudice straniero difettasse di giurisdizione secondo i principi dell’ordinamento italiano e richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite n. 30903 del 2022, secondo cui spetta al giudice italiano la cognizione sulla domanda di mantenimento proposta nei confronti di un genitore italiano residente in Italia. La parte ricorreva per cassazione con un motivo; il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto. Il provvedimento reca l’oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
La motivazione
Il motivo è fondato nei termini indicati. La Corte d’appello ha applicato in modo non corretto il precedente delle Sezioni Unite n. 30903 del 2022: quel caso riguardava la sussistenza della giurisdizione italiana su una domanda di mantenimento proposta ex novo in Italia, a prescindere dalla giurisdizione del giudice straniero; qui, invece, si discute del riconoscimento di una sentenza già pronunciata all’estero, oggetto del tutto diverso. Per il riconoscimento della decisione brasiliana occorre fare riferimento al trattato bilaterale italo-brasiliano del 1989 (ratificato con l. n. 336 del 1993), il cui art. 18 richiede che la sentenza non concerna una materia di competenza giurisdizionale esclusiva dello Stato richiesto o di uno Stato terzo. In materia di obbligazioni alimentari, inoltre, il Regolamento (CE) n. 4/2009, all’art. 3, prevede un concorso di titoli attributivi della competenza giurisdizionale, con criteri alternativi e non gerarchicamente ordinati, volti ad agevolare il creditore di alimenti quale parte più debole.
Esito: accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese; dispone l’oscuramento dei dati identificativi.
Implicazioni pratiche
La decisione distingue due piani spesso confusi: la giurisdizione italiana su una domanda di mantenimento proposta in Italia e il riconoscimento di una sentenza straniera già emessa. Per il riconoscimento non si applicano automaticamente i criteri interni sulla giurisdizione: se esiste un trattato bilaterale — come quello con il Brasile del 1989 — sono le sue condizioni a governare il giudizio di delibazione, in particolare il requisito che la materia non ricada nella competenza esclusiva dello Stato richiesto. In tema di alimenti, poi, il Regolamento (CE) n. 4/2009 costruisce la competenza come concorso di titoli alternativi, a tutela del creditore quale parte debole. Per chi assiste un creditore di alimenti con titolo estero, la strada del riconoscimento va impostata sulla fonte pattizia applicabile, non sui soli principi domestici di giurisdizione.
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