Spese straordinarie per i figli: quali richiedono il preventivo accordo e quando restano comunque ripetibili (Cass. 23946/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 23946/2026, pubblicata il 23 luglio 2026 (R.G.N. 24710/2025) – camera di consiglio del 24 giugno 2026, Presidente Laura Tricomi, Relatore Maura Caprioli. Oscuramento disposto: generalità ed elementi identificativi omessi ai sensi dell’art. 52, comma 2, d.lgs. 196/2003.

Il principio di diritto

In tema di spese straordinarie sostenute nell’interesse dei figli, il genitore collocatario non e tenuto a concordare preventivamente e ad informare l’altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino spese sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi (come le spese scolastiche e le spese mediche ordinarie), riguardando il preventivo accordo solo le spese straordinarie che, per rilevanza, imprevedibilita ed imponderabilita, esulano dall’ordinario regime di vita della prole. Anche per queste ultime, la mancanza di preventiva informazione ed assenso non determina automaticamente il venir meno del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell’altro, dovendo il giudice valutarne la rispondenza all’interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare: il mancato preventivo interpello può essere sanzionato nei rapporti tra i coniugi, ma non comporta l’irripetibilità delle spese.

Il fatto

Un genitore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo con cui gli era stato intimato il rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute dall’altro genitore per cure mediche e rette scolastiche presso un istituto privato, riferite al figlio. Il Tribunale di Messina rigettava l’opposizione e la Corte d’appello di Messina confermava, rilevando la prova dei pagamenti (assegni sottoscritti personalmente), l’assenza di errori nei calcoli e la rispondenza delle spese all’interesse del figlio, oltre alla sostenibilità per il nucleo familiare. L’obbligato ricorreva per cassazione con quattro motivi, incentrati sulla necessità del preventivo consenso del genitore non collocatario ex art. 337-ter c.c., sul vizio di motivazione circa la qualificazione delle spese e sull’omessa pronuncia in punto di legittimazione attiva.

La motivazione

Il ricorso e rigettato. Il primo motivo e inammissibile: la statuizione sul mancato preventivo accordo e conforme alla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 14564/2023; Cass. n. 2467/2016), secondo cui il collocatario non deve concordare preventivamente le spese certe nel loro ordinario ripetersi, mentre il preventivo accordo riguarda solo le spese straordinarie rilevanti e imponderabili; e comunque, anche per queste, la mancanza di assenso preventivo non fa venir meno il diritto alla ripetizione, salva la valutazione giudiziale di rispondenza all’interesse del minore. Il secondo motivo e infondato: la Corte d’appello ha adeguatamente distinto tra spese ordinarie e straordinarie e ha esplicitato il percorso logico che ha condotto a ritenere le cure e le spese scolastiche rispondenti all’interesse del figlio. Il terzo motivo e infondato: in caso di dissenso del non collocatario, la rimborsabilita e subordinata alla valutazione giudiziale dell’utilità delle spese; non pertinente il richiamo a Cass. n. 22522/2025, relativa all’esecuzione forzata su decreto di omologa, dove il preventivo accordo costituiva condizione di esigibilita, mentre qui la pretesa e fondata su decreto ingiuntivo opposto in ordinario giudizio di cognizione. Il quarto motivo e infondato: la Corte si e pronunciata sulla legittimazione attiva, presumendo il mantenimento del figlio maggiorenne non ancora autonomo e valorizzando la prova dei pagamenti personalmente effettuati.

Esito: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

La pronuncia consolida la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie nell’interesse dei figli e ne trae conseguenze pratiche sul rimborso. Per le spese certe nel loro prevedibile ripetersi – come le spese scolastiche e le cure mediche ordinarie – il genitore collocatario non deve chiedere il preventivo consenso dell’altro: sono componenti variabili integrative del mantenimento. Il preventivo accordo si impone solo per le spese davvero straordinarie, rilevanti e imponderabili; ma anche in quel caso il difetto di previa concertazione non rende automaticamente irripetibile la spesa, perché il giudice deve comunque verificarne la rispondenza all’interesse del minore e al tenore di vita familiare. Sul piano probatorio, la prova dei pagamenti effettuati personalmente e determinante per fondare la legittimazione al rimborso pro quota; e va tenuta ferma la distinzione tra la pretesa fondata su decreto ingiuntivo, oggetto di ordinario giudizio di cognizione, e il recupero in sede esecutiva su titolo di omologa, dove il preventivo accordo può assurgere a condizione di esigibilita.

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