Collocamento del minore: la bigenitorialita’ non vieta al genitore di trasferirsi ne’ consente spostamenti unilaterali; prevale, senza automatismi, l’interesse del minore (Cass. 23771/2026)
Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, ordinanza n. 23771/2026 (deposito 2026) – Collocamento della figlia minore, trasferimento del genitore e interesse del minore.
Il principio di diritto
In tema di collocamento del figlio minore a seguito della crisi familiare, il giudice non può adottare letture assolutizzanti: dalle disposizioni sulla bigenitorialita’ non può trarsi ne’ una generale limitazione del diritto del genitore di trasferire altrove la propria residenza, ne’ un esercizio incondizionato di tale diritto, che deve trovare un necessario contemperamento con il fondamentale interesse del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori; in mancanza di accordo, la decisione sulla residenza del minore spetta al giudice, evitando ogni automatismo e dando prevalenza all’interesse del minore.
Il fatto
Il Tribunale disponeva l’affidamento condiviso di una figlia minore, con collocamento presso la madre nella città di residenza, negando l’autorizzazione al trasferimento in altra città (ove risiedeva la famiglia di origine della madre) e ponendo a carico del padre un assegno di 200 euro mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. La Corte d’appello rigettava il reclamo della madre, valorizzando la c.t.u. e la relazione dei servizi sociali (da cui emergevano effetti favorevoli per la bambina), e ritenendo che la madre, commessa, potesse reimpiegarsi senza radicamento territoriale. La madre ricorreva per cassazione con sette motivi.
La motivazione
La Corte respinge le censure sul collocamento. La motivazione del decreto non e’ apparente: il giudice, ponendo a fondamento la c.t.u. e la relazione dei servizi sociali, non deve confutare ogni deduzione difensiva. Il diniego di rinnovo della c.t.u. rientra nel potere discrezionale del giudice, non censurabile in legittimità quando dagli atti risulti l’irrilevanza dell’indagine. Sul merito, la decisione e’ in linea con i principi in tema di collocamento: la bigenitorialita’ non limita in via generale il diritto del genitore di trasferirsi, ne’ ne consente un esercizio incondizionato, dovendo prevalere – senza automatismi – l’interesse del minore a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori; il rilievo sulla reimpiegabilita’ della madre non coarta la sua libertà lavorativa, ma constata che il contemperamento incide in termini minimi. Le censure sull’esame delle prove sollecitano una diversa lettura dei fatti, inammissibile. E’ invece fondato il motivo sull’omessa pronuncia in ordine alla domanda di aumento dell’assegno a 450 euro mensili: la mancanza di qualsiasi statuizione integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e determina la nullità del decreto in parte qua.
Esito: la Corte accoglie il sesto motivo (omessa pronuncia sull’aumento del contributo), rigetta il primo e il quarto, dichiara inammissibili il secondo, il terzo e il quinto, assorbito il settimo, e cassa il decreto con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Nella scelta della residenza del minore dopo la crisi familiare, il giudice deve bilanciare – senza automatismi – la libertà del genitore collocatario di trasferirsi e l’interesse del minore a mantenere un rapporto continuativo con entrambi i genitori: la bigenitorialita’ non e’ ne’ un divieto assoluto di trasferimento ne’ un titolo per spostare unilateralmente il minore. Chi chiede l’autorizzazione al trasferimento ha interesse ad allegare esigenze concrete e specifiche (anche lavorative) che ne giustifichino l’esclusività; la valutazione dell’interesse del minore, se fondata su c.t.u. e relazioni dei servizi e congruamente motivata, e’ insindacabile. Sul piano processuale, il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande, inclusa quella di revisione dell’assegno: l’omessa pronuncia ne determina la nullità ex art. 112 c.p.c.
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