Principi di diritto (Massima)
In tema di mantenimento dei figli, il principio di proporzionalità di cui all’art. 337 ter, comma 4, c.c., richiede una valutazione comparata delle risorse economiche di entrambi i genitori, tenendo conto non solo del reddito dichiarato, ma anche di ogni altra disponibilità patrimoniale (immobili, conti correnti, ecc.), nonché delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza, dei tempi di permanenza e della valenza economica dei compiti di cura assunti da ciascun genitore.
Il giudice, nel quantificare il contributo al mantenimento del figlio, deve osservare il principio di proporzionalità, che nei rapporti interni tra genitori postula una valutazione comparata dei redditi e delle risorse di entrambi; l’importo dell’assegno periodico è congruo quando risulti proporzionato alle capacità economiche del genitore obbligato e alle esigenze del figlio.
La violazione dei doveri genitoriali di istruire, educare, assistere moralmente e mantenere la prole, che discende dal mero fatto della generazione e sorge con la nascita del figlio, può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal figlio ai sensi dell’art. 2059 c.c., anche in assenza di una specifica domanda di “danno endofamiliare”, purché la domanda risarcitoria sia stata comunque proposta e il giudice abbia accertato la lesione di diritti costituzionalmente protetti.
Il divieto di pronuncia ultra petita non consente al giudice di decidere su un’azione diversa da quella proposta, ma non impedisce di accogliere una domanda risarcitoria fondata sulla violazione dei doveri genitoriali, anche se non qualificata espressamente come “danno endofamiliare”, quando la lesione dei diritti del minore è stata allegata e provata.
Il Fatto
Il ricorrente, padre di una minore, impugnò la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 535 del 2025, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Como. Il Tribunale aveva fissato a carico del padre l’assegno di mantenimento per la figlia in € 700,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e lo aveva condannato al risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla minore per la violazione dei doveri genitoriali, quantificato in € 30.000,00.
Il padre aveva impugnato la decisione, deducendo che l’importo dell’assegno era eccessivo rispetto al suo reddito (circa € 1.600 netti mensili) e che il risarcimento era stato disposto ultra petita, in assenza di una specifica domanda della madre sul punto. La Corte d’Appello di Milano rigettò il gravame, confermando le statuizioni del Tribunale. Il padre propose ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto all’assegno di mantenimento (primo e terzo motivo), la Corte richiama il principio di proporzionalità di cui all’art. 337 ter, comma 4, c.c., secondo cui il giudice deve determinare il contributo al mantenimento del figlio considerando le attuali esigenze del minore, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti di cura assunti da ciascuno. La Corte d’Appello ha correttamente applicato tali criteri, fissando l’assegno in € 700,00 mensili, cifra che deve ritenersi congrua avuto riguardo non solo al reddito dichiarato (€ 1.600 mensili), ma anche alle ulteriori risorse patrimoniali del padre, risultando egli titolare di cinque conti correnti, cinque conti deposito e proprietario di più immobili. La Corte esclude il vizio di motivazione, rilevando che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato la determinazione dell’assegno in base alla situazione reddituale e patrimoniale complessiva delle parti.
Quanto al secondo motivo (ultrapetizione), la Corte osserva che il divieto di pronuncia ultra petita ex art. 112 c.p.c. non è stato violato. La madre, sebbene non abbia espressamente invocato un “danno endofamiliare”, ha comunque richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale patito dalla figlia ai sensi dell’art. 2059 c.c., correlandolo alle violazioni dei doveri genitoriali di cura e assistenza. La lesione di diritti costituzionalmente protetti (artt. 2 e 30 Cost.) può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo a un’autonoma azione risarcitoria (Cass. n. 28551/2023). La Corte precisa che l’obbligo del genitore di istruire, educare, assistere moralmente e mantenere la prole sorge con la nascita del figlio e discende dal mero fatto della generazione, con efficacia retroattiva (Cass. n. 2328/2006; n. 26205/2013; n. 5652/2012). Il Tribunale, nel condannare il padre al risarcimento del danno non patrimoniale, ha esercitato un potere che gli deriva dalla legge, avendo accertato la violazione dei doveri genitoriali e il danno subito dalla minore. La Corte d’Appello ha correttamente confermato tale statuizione, anche se il richiamo all’art. 709 ter c.p.c. non è condivisibile, poiché tale norma ha funzione esecutiva e non sostituisce la domanda risarcitoria. Tuttavia, la domanda risarcitoria era stata comunque proposta e il danno è stato provato. Quanto alla quantificazione, la liquidazione in € 30.000,00, effettuata dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello con riferimento alle tabelle del Tribunale di Milano per il danno da morte del genitore, in via analogica e con correttivi equitativi, è congrua e motivata. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all’anonimizzazione dei dati in caso di diffusione.
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
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mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
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