Assegno funzionale forestale siciliano non equiparabile alle forze di polizia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24884 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegno funzionale pensionabile previsto dall’art. 6 del d.l. n. 387 del 1987 è istituto tipico del trattamento economico delle forze di polizia statali indicate dall’art. 16 della l. n. 121 del 1981 e non è estensibile, per via analogica o interpretativa, al personale del Corpo forestale della Regione Siciliana, appartenente a un distinto ordinamento. Nel pubblico impiego contrattualizzato il trattamento economico trova fonte esclusiva nella legge e nella contrattazione collettiva di comparto, sicché non possono essere attribuiti emolumenti da esse non previsti, neppure in ragione della mera omogeneità funzionale delle mansioni o di un trattamento di miglior favore. La differenza retributiva tra personale di distinti ordinamenti non integra violazione degli artt. 3 e 97 Cost., non spettando al giudice sostituirsi al legislatore o alla contrattazione collettiva nella reductio ad unum di strutture retributive differenziate.
Il Fatto
Alcuni dipendenti di ruolo del Corpo forestale della Regione Siciliana, in servizio o già in quiescenza, agivano dinanzi al Tribunale di Palermo nei confronti della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, chiedendo il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno funzionale pensionabile previsto dall’art. 6 del d.l. n. 387 del 1987 per il personale delle forze di polizia statali, con condanna delle amministrazioni al pagamento delle differenze retributive e, in subordine, al risarcimento del danno. La domanda si fondava sull’assunto che il Corpo forestale regionale svolgesse funzioni corrispondenti a quelle esercitate in ambito statale dalle Forze di polizia di cui all’art. 16 della l. n. 121 del 1981. Il Tribunale rigettava la domanda, e la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza impugnata, confermava il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che l’art. 6 del d.l. n. 387 del 1987 attribuisce l’assegno funzionale esclusivamente al personale della Polizia di Stato e dei Corpi indicati dall’art. 16 della l. n. 121 del 1981, tra cui non figura il Corpo forestale della Regione Siciliana, che appartiene a un diverso ordinamento. La mera omogeneità funzionale delle attribuzioni esercitate sul territorio non consente di superare tale omissione, poiché solo lo Stato ha potestà di costituire forze di polizia, come già affermato dal C.G.A.R.S. con la sentenza n. 380/2011.
La Suprema Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 226/2021, secondo cui la disciplina del personale del Corpo forestale regionale è rimasta privatistica e contrattualizzata, essendo stato il riordino del 2015-2016 limitato al Corpo forestale dello Stato assorbito nell’Arma dei carabinieri. Per il personale regionale, l’art. 1, comma 6, della l.r. Sicilia n. 4 del 2007 ha previsto una specifica indennità mensile pensionabile, confermando l’esistenza di un autonomo sistema economico. Ne deriva che l’eventuale adeguamento del trattamento non può che discendere da espressa previsione normativa o contrattuale, senza possibilità di introduzione giudiziale di voci retributive tratte dal diverso ordinamento statale, in coerenza con la giurisprudenza costante in materia di pubblico impiego contrattualizzato.
Quanto al parametro della parità di trattamento, esso è costituito dal contratto collettivo del comparto di appartenenza, mentre non assumono rilievo i trattamenti previsti per altre categorie di dipendenti pubblici. La Corte ha escluso la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., poiché la differenza denunciata investe categorie appartenenti a distinti ordinamenti, contrassegnati da diverso status e autonoma fonte regolatrice, senza che il giudice possa operare una riduzione a unità di strutture retributive differenziate. Ha infine dichiarato non pertinente il richiamo alla giurisprudenza sulla computabilità dell’indennità forestale nella buonuscita, che valorizza proprio l’autonoma fonte regionale dell’emolumento. Il ricorso principale è stato rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna dei ricorrenti alle spese.
Nota della Redazione
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