Inammissibile il ricorso che chiede una rivalutazione delle prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10018 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non costituisce uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata. Spetta esclusivamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze del processo, quelle ritenute idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. La censura fondata sulla violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo il fatto che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali. Nel processo del lavoro, l’art. 421, secondo comma, cod. proc. civ. consente al giudice di ammettere la prova testimoniale anche oltre i limiti generali degli artt. 2721 e seguenti e 2727 e seguenti cod. civ.

Il Fatto

Il lavoratore ha convenuto in giudizio la cooperativa datrice di lavoro chiedendo l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato dall’ottobre 2001 al luglio 2014, con orario pieno, una determinata qualifica contrattuale e mansioni di magazziniere, oltre alla condanna al pagamento delle differenze retributive. Il giudice di primo grado ha parzialmente accolto la domanda; la Corte d’Appello di Roma ha confermato la pronuncia, ritenendo che il quadro probatorio avesse dimostrato una maggiore ampiezza del rapporto, regolarizzato solo nel settembre 2002 con orario part time.

La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, incentrati sulla violazione delle regole in materia di prova testimoniale, presunzioni semplici e valutazione delle risultanze istruttorie. Il lavoratore ha resistito con controricorso e entrambe le parti hanno depositato memoria.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, trattati congiuntamente perché strettamente connessi, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha osservato che le censure, pur formalmente dedotte come violazione o falsa applicazione di legge, miravano in realtà a una rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità.

Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Suprema Corte ha ribadito che il giudice di merito è libero di individuare le fonti del proprio convincimento e di dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Sul punto sono richiamate Cass. Sez. U. n. 7931 del 2013, Cass. n. 27686 del 2018, Cass. n. 14233 del 2015 e Cass. n. 26860 del 2014.

Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., la Corte ha precisato che il vizio può riguardare solo il fatto che il giudice abbia assunto prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio fuori dai limiti legali, ovvero abbia disatteso prove legali o abbia considerato come facenti piena prova elementi soggetti a valutazione. È escluso, invece, che la censura possa concretarsi in un apprezzamento di fatto difforme da quello propugnato da una parte. In tal senso sono citate Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. n. 1229 del 2019 e Cass. n. 18665 del 2017.

Sul piano processuale, la Corte ha ricordato che nel processo del lavoro l’art. 421, secondo comma, cod. proc. civ. attribuisce al giudice la facoltà di ammettere la prova testimoniale superando i limiti generali stabiliti dagli artt. 2721 e seguenti e 2727 e seguenti cod. civ., con il solo limite degli atti per i quali la prova scritta è richiesta a pena di nullità, ipotesi che nella specie non ricorreva.

Da ultimo, i motivi sono stati ritenuti non focalizzati sulla ratio decidendi. La ricorrente ha insistito sull’autorizzazione concessa al lavoratore di produrre nuovi conteggi all’esito dell’istruttoria, ma nulla ha dedotto sulla loro correttezza e analiticità, accertate dal giudice di appello, né sull’onere di specifica contestazione di ordine contabile derivante dall’art. 416, terzo comma, cod. proc. civ., né sull’irrilevanza dei profili formali dell’eccezione di nullità dei conteggi. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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