Prescrizione e confisca del profitto: resta la confisca diretta del denaro, cade quella per equivalente sugli altri beni (Cass. pen. 24677/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, sentenza n. 24677 del 24 luglio 2026 (ud. 20 maggio 2026; R.G.N. 9703/2026) — Presidente Massimo Ricciarelli, Relatore Francesca Zavaglia.

Il principio di diritto

Dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, il giudice può mantenere la confisca del profitto ex art. 322-ter cod. pen. previo accertamento incidentale della responsabilità (art. 578-bis cod. proc. pen.). La confisca del denaro corrispondente al profitto, avendo natura di misura di sicurezza a funzione ripristinatoria, resta ferma anche per fatti anteriori all’introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen.; va invece annullata la confisca per equivalente dei beni diversi dal denaro, di natura sanzionatoria, per il divieto di applicazione retroattiva in malam partem (anche a fronte del sopravvenuto mutamento giurisprudenziale, non retroattivo in senso sfavorevole ex art. 7 CEDU).

Il fatto

Due amministratori locali — un capogruppo di maggioranza in consiglio comunale e il vicesindaco — erano stati condannati, in primo grado dal Tribunale di Salerno e in appello dalla Corte territoriale, per il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.): abusando delle rispettive qualità, avrebbero indotto un imprenditore a consegnare 10.000 euro, prospettandogli difficoltà nell’iter di una concessione di lavori pubblici. Era stata disposta, ex art. 322-ter cod. pen., la confisca della somma pari al profitto o, in subordine, dei beni per valore equivalente. Entrambi gli imputati ricorrevano per cassazione, deducendo anche la prescrizione del reato.

La motivazione

I ricorsi sono infondati ma non inammissibili, con instaurazione di un valido rapporto di impugnazione. La prescrizione è maturata dopo la sentenza d’appello; ciò non esime la Corte dall’esame dei motivi sul fatto, data la confisca obbligatoria del profitto. Tali motivi sono disattesi: la chiamata in correità è stata ritenuta attendibile con motivazione immune da vizi, e l’abuso di qualità nell’induzione indebita è configurato, essendo la posizione degli imputati avvertita dal privato come fonte di possibili iniziative pregiudizievoli (Cass. Sez. U. Maldera). Il reato è dichiarato estinto per prescrizione, con annullamento senza rinvio.

Sulla confisca, la Corte distingue: resta ferma quella del denaro corrispondente al profitto, rimodulata in quote paritarie tra i concorrenti (5.000 euro ciascuno), trattandosi di misura di sicurezza a funzione ripristinatoria, con base legale sufficientemente determinata già all’epoca del fatto e non incisa dal mutamento interpretativo (Cass. Sez. U. Massini). Va invece annullata la confisca per equivalente dei beni diversi dal denaro, di natura sanzionatoria: l’art. 578-bis cod. proc. pen. ha, per tale forma di confisca, natura anche sostanziale e non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (Cass. Sez. U. Esposito), né il nuovo indirizzo che ne valorizza la funzione ripristinatoria può operare retroattivamente in malam partem, ostandovi il principio di prevedibilità (art. 7 CEDU).

Implicazioni pratiche

La decisione conferma che la prescrizione non travolge la confisca del profitto quando la responsabilità sia stata accertata nel merito (art. 578-bis cod. proc. pen.). Rileva soprattutto la linea di confine tracciata sulla confisca di valore: la confisca diretta del denaro-profitto, quale misura di sicurezza ripristinatoria, sopravvive alla prescrizione anche per fatti risalenti; la confisca per equivalente di beni diversi dal denaro, in quanto storicamente inquadrata come sanzione, resta soggetta al divieto di retroattività sfavorevole, che il recente mutamento giurisprudenziale sulla sua natura non può superare. Per la difesa è centrale, in caso di prescrizione, verificare la natura e l’oggetto della confisca disposta.

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