Falsità ideologica: il responsabile scientifico non può invocare l’ignoranza della disciplina di settore (Cass. pen. 7608/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 7608 del 25 febbraio 2026 (R.G.N. 33535/2025) — Presidente Rossella Catena, Relatore Rosaria Giordano.
Il principio di diritto
È manifestamente illogico escludere il dolo della falsità ideologica del responsabile scientifico di un progetto di ricerca — tenuto, per il ruolo e la competenza, a una peculiare diligenza professionale e alla conoscenza della normativa di settore — sull’assunto che egli non abbia compreso la richiesta della scheda di valutazione retrospettiva (art. 32 d.lgs. n. 26 del 2014) di dichiarare il numero totale degli animali utilizzati, e non solo quelli sottoposti a procedure gravi. La mancata conoscenza adeguata di quella disciplina, dato il ruolo rivestito, non integra un’ignoranza scusabile ex art. 5 cod. pen.
Il fatto
Al responsabile scientifico di un progetto di ricerca sulle cellule staminali cardiache, autorizzato dal Ministero della Salute, era contestata la falsità ideologica (artt. 476, secondo comma, e 479 cod. pen.) per aver attestato, nella relazione tecnico-scientifica finale, l’utilizzo di 150 topi in luogo dei 532 effettivamente impiegati, a fronte di un numero autorizzato di 350 (con margine di aumento del 15%). Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di misura interdittiva per carenza di gravità indiziaria; il Tribunale del riesame di Catanzaro aveva rigettato l’appello del Pubblico Ministero, escludendo l’elemento soggettivo sul presupposto che l’indagato avesse indicato solo gli animali sottoposti a procedure gravi. Ricorreva il Procuratore Generale.
La motivazione
Il ricorso è fondato. Il Tribunale del riesame ha trascurato elementi decisivi. Il responsabile del progetto, per competenza e ruolo, è tenuto a operare con peculiare diligenza professionale, che comprende la conoscenza e il rispetto della normativa di settore. L’art. 32 del d.lgs. n. 26 del 2014, che ha attuato la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, prevede che la scheda di valutazione retrospettiva chieda di dichiarare il numero e le specie di animali utilizzati unitamente all’effettiva gravità delle procedure: dunque il totale degli animali, e tra essi quelli oggetto di procedure gravi.
È perciò manifestamente illogico ritenere che un esperto del settore — che, proprio sul numero complessivo dei topi, aveva avuto interlocuzioni sia con il Ministero della Salute sia con l’Istituto Superiore di Sanità — non fosse in grado di comprendere la portata della richiesta, intendendola nel senso di dovervi indicare i soli animali sottoposti a procedure gravi. Il fatto che la valutazione retrospettiva sia sempre effettuata per le procedure gravi (art. 32, terzo comma) non significa che vada operata solo sugli animali oggetto di tali procedure. Rispetto alla disciplina di settore, dato il ruolo, non è prospettabile una carente consapevolezza scusabile ex art. 5 cod. pen. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro sezione riesame.
Implicazioni pratiche
Per le figure professionali qualificate — responsabili di progetti, gestori di procedure autorizzate — la conoscenza della normativa tecnica di settore è parte integrante del dovere di diligenza: non si può escludere il dolo di una falsa attestazione invocando un’interpretazione riduttiva della modulistica che l’esperto era tenuto a padroneggiare. La soglia dell’errore scusabile ex art. 5 cod. pen. si innalza in ragione della competenza richiesta dal ruolo.
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