Resistenza a pubblico ufficiale e particolare tenuità: dopo la Consulta 172/2025 conta se i presupposti emergono dagli atti (Cass. pen. 24690/2026)

Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, sentenza n. 24690 del 24 luglio 2026 (ud. 11 giugno 2026; R.G.N. 13750/2026) — Presidente Massimo Ricciarelli, Relatore Francesca Zavaglia.

Il principio di diritto

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.), estesa ai delitti di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen. dalla sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, ha natura sostanziale ed è rilevabile anche in sede di legittimità (art. 609, comma 2, cod. proc. pen.), ma solo a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente ricavabili dagli atti e non richiedano ulteriori accertamenti fattuali.

Il fatto

Un imputato era stato condannato, in primo grado dal Tribunale di Forlì e in appello dalla Corte di Bologna, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.). Il fatto si era svolto a bordo di un treno, durante il periodo di emergenza pandemica: l’imputato, segnalato dai passeggeri per il rifiuto di indossare la mascherina e per l’atteggiamento aggressivo, aveva opposto violenta resistenza agli agenti della polizia ferroviaria che gli avevano ordinato di scendere dal convoglio. Con ricorso per cassazione chiedeva, tra l’altro, l’applicazione della particolare tenuità del fatto alla luce della sopravvenuta sentenza costituzionale n. 172 del 2025.

La motivazione

La Corte respinge anzitutto i motivi sul travisamento della prova e sulla scriminante dell’art. 393-bis cod. pen.: l’ordine di scendere dal treno non era un atto illegittimo, ma rientrava nell’attività istituzionale degli agenti, diretta a contenere una situazione di turbamento e a consentire i necessari accertamenti. Sul primo motivo, riconosce che la questione della particolare tenuità è proponibile in sede di legittimità, avendo la sentenza costituzionale n. 172 del 2025 rimosso il divieto di applicare l’art. 131-bis ai delitti degli artt. 336 e 337 cod. pen., ed essendo tale causa di non punibilità di natura sostanziale, rilevabile d’ufficio anche in cassazione.

Il riconoscimento è però possibile solo se i presupposti emergono immediatamente dagli atti, senza necessità di ulteriori accertamenti fattuali. Nel caso concreto la progressione delle condotte — dal rifiuto delle prescrizioni sanitarie all’atteggiamento molesto verso i passeggeri, fino alla violenta opposizione agli agenti, contenuta solo con l’uso delle manette — denota, per intensità, durata e contesto, un’offensività non minima, incompatibile con la particolare tenuità. Il ricorso è rigettato.

Implicazioni pratiche

Dopo la sentenza costituzionale n. 172 del 2025, la particolare tenuità del fatto può operare anche per la resistenza e la violenza a pubblico ufficiale, con effetto retroattivo perché norma sostanziale più favorevole; ma in cassazione il beneficio scatta solo se i presupposti (modesta offensività, modalità della condotta) sono già leggibili negli atti e nella motivazione, senza rivalutazioni di merito. La difesa che intenda invocarla in sede di legittimità deve quindi ancorarsi a elementi già acquisiti; una condotta protratta, aggressiva e reiterata resta di norma estranea alla tenuità.

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