Aggravante «stessa vittima» degli atti persecutori: basta la contestazione in fatto (Cass. pen. 6857/2026)

Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 6857/2026 del 19 febbraio 2026 (R.G.N. 15795/2025) — Presidente Grazia Rosa Anna Miccoli, Relatore Giovanni Francolini. Ricorso rigettato.

Il principio di diritto

È legittima la contestazione “in fatto” della circostanza aggravante prevista dall’art. 576, comma 1, n. 5.1, cod. pen. — fatto commesso dall’autore del delitto di atti persecutori nei confronti della stessa persona offesa — trattandosi di aggravante priva di ogni elemento valutativo, per la cui configurazione è sufficiente l’accertamento del dato oggettivo dell’identità dell’autore dei reati e della persona offesa. Quando il capo d’imputazione richiama gli elementi materiali di tale aggravante, non vi è violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, né lesione del diritto di difesa.

Il fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria aveva confermato la condanna dell’imputato per atti persecutori aggravati (art. 612-bis, comma 2, cod. pen. — fattispecie in cui il Tribunale aveva riqualificato l’originaria contestazione ex art. 572 cod. pen.) e per lesioni personali (artt. 582 e 585, comma 1, in relazione all’art. 576, comma 1, n. 5.1, cod. pen.). Il ricorso, con un unico motivo articolato, denunciava: motivazione apparente sulla durata della malattia della vittima (quarantotto giorni, attestata da certificati di struttura privata privi di esami strumentali); violazione della correlazione tra imputazione e sentenza quanto all’aggravante ex art. 576, comma 1, n. 5.1, ritenuta ma non contestata; motivazione apparente sulla recidiva reiterata specifica.

La motivazione

Il ricorso è rigettato. Il primo ordine di censure è generico e manifestamente infondato: la durata della malattia può essere determinata sulla scorta delle certificazioni mediche acquisite (Sez. 5 n. 9675/2014, Marangoni; n. 15254/2021, Imbò), non potendo attribuirsi minore capacità rappresentativa a una certificazione resa fuori dal servizio sanitario nazionale e senza esami strumentali, che non sempre occorrono per formulare una prognosi.

Il secondo ordine di censure è infondato. L’aggravante di cui all’art. 576, comma 1, n. 5.1, cod. pen. non presenta elementi valutativi, essendo sufficiente l’accertamento del dato oggettivo dell’identità tra l’autore dei delitti e la persona offesa (Sez. 5 n. 46979/2024; Sez. U n. 38402/2021, Magistri). Sull’ammissibilità della contestazione “in fatto” la Corte richiama Sez. U n. 24906/2019, Sorge, e Sez. U n. 36551/2010, Carelli: essa non pone problemi quando gli elementi materiali della fattispecie circostanziale sono immediatamente percepibili dalla formula di contestazione. Nel caso, il capo relativo alle lesioni richiamava espressamente tempo, luogo e la medesima persona offesa del capo precedente; non si è verificata alcuna trasformazione radicale del fatto, né alcun pregiudizio difensivo, anche alla luce dell’art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen. e della giurisprudenza sul contraddittorio in caso di riqualificazione (Corte EDU, Drassich). Il terzo ordine di censure è manifestamente infondato: la recidiva è stata motivata con riferimento al numero dei precedenti, alla loro recente collocazione temporale e alla medesima specie degli illeciti.

Implicazioni pratiche

La decisione ridimensiona le eccezioni difensive fondate sulla mancata contestazione “formale” di aggravanti a struttura puramente oggettiva: quando la circostanza si esaurisce nell’identità tra l’autore e la vittima dei due reati, gli elementi di fatto richiamati nel capo d’imputazione bastano a ritenerla contestata, e il giudice può applicarla senza violare la correlazione tra accusa e sentenza. Rilevante anche il passaggio sui certificati medici: la provenienza da struttura privata e l’assenza di esami strumentali non degradano di per sé il valore probatorio ai fini della durata della malattia.

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