Affidamento in prova all’estero: eseguibile nello Stato UE di residenza abituale del condannato (Cass. pen. 25735/2026)
Il principio di diritto
L’affidamento in prova ai servizi sociali, quale misura alternativa assimilabile a una “sanzione sostitutiva” ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2016 (attuativo della decisione quadro 2008/947/GAI), può essere eseguito in un altro Stato membro dell’Unione europea nel quale il condannato abbia residenza legale e abituale, purché quello Stato abbia dato attuazione alla decisione quadro. L’avvenuto rifiuto della consegna a fronte di un mandato d’arresto europeo, con richiesta di esecuzione della pena in Italia, non è scelta irrevocabile e non preclude la successiva esecuzione della misura all’estero.
Il fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di affidamento in prova da eseguirsi in Romania, avanzata da un condannato la cui sentenza rumena era stata riconosciuta in Italia. Il condannato — nel frattempo ritrasferitosi in Romania, dove aveva radicato il nucleo familiare e avviato un’attività — chiedeva di scontare lì la misura. Il Tribunale opponeva che era stato lui a chiedere l’esecuzione della pena in Italia (scelta ritenuta preclusiva), la mancanza di prova di reciprocità e l’incertezza sui controlli, accogliendo solo la richiesta subordinata di detenzione domiciliare in Italia.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso. Non è in discussione che una misura alternativa possa eseguirsi in uno Stato UE in forza del d.lgs. n. 38 del 2016, sempre che quello Stato abbia attuato la decisione quadro (Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144-01; Sez. 1, n. 15091 del 16/05/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275807-01). L’affidamento in prova è assimilabile alla “sanzione sostitutiva” descritta dall’art. 2 del decreto, con obblighi e prescrizioni compatibili con quelli dell’art. 4, diretti alla risocializzazione e al mantenimento dei legami nel paese di dimora abituale.
Quanto all’asserita irrevocabilità del rifiuto della consegna, la Corte osserva che la legge n. 69 del 2005 non prevede che l’interessato possa rifiutare la consegna, ma solo che possa prestarvi consenso; il diniego del consenso non figura tra i motivi di rifiuto della consegna. A seguito del rifiuto, lo Stato italiano ha riconosciuto la sentenza straniera ai sensi del d.lgs. n. 161 del 2010, con la conseguenza che l’esecuzione avviene secondo le regole italiane e con applicabilità di tutte le disposizioni sull’esecuzione della pena. Non vi sono dunque ragioni normative ostative a consentire l’affidamento all’estero, come per qualsiasi altro condannato, ove lo Stato estero abbia attuato la decisione quadro e il condannato vi abbia residenza legale e abituale — accertamento che il Tribunale non ha compiuto. Di qui l’annullamento con rinvio.
Implicazioni pratiche
La pronuncia amplia lo spazio della difesa nell’esecuzione penale transnazionale. Il condannato che abbia il centro di interessi in un altro Stato UE può chiedere di eseguirvi l’affidamento in prova, e il Tribunale di sorveglianza non può opporre né la pregressa scelta dell’esecuzione in Italia né generiche difficoltà di controllo. L’onere che grava sulla difesa è documentare la residenza legale e abituale nello Stato estero e l’avvenuta attuazione, da parte di quello Stato, della decisione quadro 2008/947/GAI. Resta al giudice il solo limite dell’eventuale incompatibilità delle discipline straniere con i principi costituzionali sui diritti fondamentali.
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