Minacce al pubblico ufficiale senza nesso funzionale con l’atto d’ufficio: è minaccia, non resistenza (Cass. pen. 6869/2026)
Corte di Cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 6869 del 2026 (ud. 12 dicembre 2025; R.G.N. 23267/2025) — Presidente Angelo Capozzi, Relatore Andrea Natale.
Il principio di diritto
Le condotte violente o minatorie rivolte a un pubblico ufficiale integrano i delitti di cui agli artt. 336 e 337 c.p. soltanto quando siano sorrette da un nesso funzionale e teleologico con l’attività dell’ufficio, ossia dirette a costringere il destinatario a compiere o omettere un atto, ovvero a opporsi al compimento di un atto d’ufficio. In difetto di tale nesso, la condotta che sia mera espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso non integra i reati contro la pubblica amministrazione, ma, al più, il reato di minaccia — aggravato dalla qualità della persona offesa — procedibile a querela.
Il fatto
Un detenuto, sollecitato dall’assistente di polizia penitenziaria a rispondere alla chiamata mattutina e a svolgere i lavori interni assegnatigli, rivolgeva all’operatore frasi ingiuriose e minacciose. Il Tribunale riqualificava il fatto — originariamente contestato come violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) — in minaccia e, in difetto di querela, pronunciava sentenza di non doversi procedere. Il Procuratore generale ricorreva per cassazione, sostenendo che le frasi avevano ostacolato le operazioni di “conta” mattutina dei detenuti e che il fatto andava semmai qualificato come resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).
La motivazione
La Corte muove da una premessa processuale: la sentenza è stata emessa dopo l’entrata in vigore della modifica dell’art. 593, comma 2, c.p.p. (art. 2, l. 9 agosto 2024, n. 114), che rende inappellabili dal pubblico ministero le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.; ne consegue che il ricorso per cassazione del PM può dedurre tutti i motivi di cui all’art. 606 c.p.p., senza i limiti previsti per il ricorso immediato.
Nel merito il ricorso è infondato. L’imputazione non indicava quale atto d’ufficio sarebbe stato condizionato dalla minaccia, e il riferimento alle operazioni di “conta dei detenuti” — valorizzato dal ricorrente — è del tutto assente nella descrizione del fatto. La frase pronunciata, con cui l’imputato sollecitava l’apertura del cancello, non risultava univocamente diretta a coartare la volontà del pubblico ufficiale. La Corte ribadisce la necessità di non confondere gli effetti contingenti di una condotta di disturbo con la finalizzazione teleologica che quella condotta era orientata a conseguire: ove difetti il nesso funzionale, si ha un reato commesso “in occasione” dell’attività istituzionale, non contro di essa (in termini, Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015). La valutazione del Tribunale, che ha escluso il nesso funzionale, si sottrae dunque alle censure.
Implicazioni pratiche
La decisione ribadisce che la linea di confine tra i delitti degli artt. 336-337 c.p. e la semplice minaccia passa per l’accertamento del nesso funzionale con un atto d’ufficio determinato, che deve essere individuato già nell’imputazione. La riqualificazione in minaccia sposta il reato nell’area della procedibilità a querela, con effetti diretti sull’esito del processo. Rilevante per il contenzioso in cui la pubblica accusa contesti condotte aggressive verso pubblici ufficiali prive di una chiara direzione coartante.
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