Custodia in carcere come extrema ratio: il giudice deve motivare perché gli arresti domiciliari non bastano (Cass. pen. 25582/2026)

Il principio di diritto

In tema di misure cautelari personali, la custodia in carcere costituisce extrema ratio. Il giudice che la applica o la conferma deve motivare in modo specifico, alla luce del principio di proporzionalità, sull’inidoneità di misure meno afflittive — in particolare gli arresti domiciliari, anche presidiati con strumenti di controllo ed eventualmente eseguiti presso un domicilio distante dal luogo del reato. Una motivazione generica sull’inadeguatezza delle misure alternative determina l’annullamento con rinvio limitatamente alla scelta della misura.

Il fatto

Il Tribunale del riesame di Messina, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza del G.i.p. che aveva applicato la custodia in carcere per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. L’indagato ricorreva per cassazione con tre motivi: sui gravi indizi di colpevolezza (destinazione allo spaccio della sostanza), sulle esigenze cautelari e sui criteri di scelta della misura ex art. 275 cod. proc. pen., lamentando che il Tribunale avesse escluso con motivazione apparente l’idoneità degli arresti domiciliari.

La motivazione

La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi. Sui gravi indizi, il Tribunale aveva argomentato in modo immune da illogicità, valorizzando il quantitativo e la diversità delle sostanze, la suddivisione dell’hashish in più panetti, la presenza di un bilancino di precisione e l’inverosimiglianza della versione difensiva: la valutazione sulla destinazione allo spaccio è giudizio di mero fatto, sottratto al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione non manifestamente illogica (Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Rv. 284842-01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Rv. 204957-01). Il solo dato ponderale non è prova decisiva, ma può concorrere con altri elementi (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, Rv. 255726-01; Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Rv. 260991-01). Anche il secondo motivo, sulle esigenze cautelari, ripropone censure di mero fatto.

È invece fondata la doglianza sulla scelta della misura. Il Tribunale si era limitato a escludere, con argomenti generici “al limite dell’inesistenza”, che misure diverse dalla custodia carceraria potessero fronteggiare le esigenze cautelari. Su questo punto la Corte annulla con rinvio, affinché il Tribunale rivaluti — alla luce del principio di proporzionalità e considerando che la custodia carceraria è comunque extrema ratio — se essa sia l’unica misura adeguata o se possano bastare gli arresti domiciliari, con le necessarie prescrizioni, se del caso eseguiti presso altro domicilio distante dal luogo del reato.

Implicazioni pratiche

La decisione indica un preciso terreno di attacco all’ordinanza cautelare: non solo il quadro indiziario — dove il sindacato di legittimità è angusto — ma la motivazione sulla scelta della misura. Quando il giudice liquida gli arresti domiciliari con formule di stile, senza confrontarsi con le alternative concrete (controllo a distanza, domicilio alternativo, distanza dal luogo del reato), l’ordinanza è viziata. Per la difesa è quindi decisivo documentare una collocazione domiciliare idonea e sollecitare una motivazione puntuale sul principio di proporzionalità.

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